di Giusi Adamo*
Il PNRR non si occupa specificamente della decisione amministrativa “algoritmica” o, più in generale, dell’intelligenza artificiale nell’ambito pubblico, relegandola a strumento di supporto di scelte di policy e di programmazione in alcuni limitati settori.
È indubbio però che la transizione digitale comporterà l’impiego sempre più diffuso di questi sofisticati software, già oggi utilizzati quotidianamente dagli operatori del diritto quando consultano le banche-dati della giurisprudenza o calcolano gli interessi.
È naturale chiedersi allora se il loro uso possa abbassare quel livello di tutela nei confronti dell’azione pubblica finora assicurato dal giudice amministrativo. Questo timore pare fugato dalle (ancora non numerose) sentenze che si sono state pronunciate sulle decisioni “algoritmiche”.
Il Consiglio di Stato (nelle sentenze n. 2270 e n. 8472 del 2019) ha chiarito che, anche quando l’amministrazione fa ricorso agli algoritmi quali strumenti istruttori e procedimentali, deve attenersi ai principi fondamentali che governano l’esercizio del potere. Il provvedimento è sempre imputabile all’organo emanante, responsabile perciò della legittimità, della proporzionalità e della logicità dell’atto. In particolare, sulla scorta del Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy (GDPR), la giurisprudenza ha affermato che la decisione non può essere basata esclusivamente sul trattamento automatizzato e che pertanto si deve sempre assicurare il contraddittorio con l’interessato, così come la motivazione e la trasparenza che si concretizzano nella conoscibilità dei criteri applicati per addivenire alla scelta, compreso il funzionamento del programma utilizzato (aspetti questi affrontati dal TAR Lazio nelle sentenze n. 7370 e n. 7526 del 2020).
Le conclusioni a cui giungono i giudici italiani non si discostano dalle indicazioni provenienti dagli organismi internazionali e sovranazionali, come l’OCSE, la già citata Unione europea o il CEPEJ. Agli stessi principi s’ispira poi la recente proposta presentata il 21 aprile dalla Commissione europea, che costituisce il primo tentativo a livello mondiale di regolazione in materia di intelligenza artificiale.
Si tratta di tappe di un difficile percorso di riflessione che si prefigge di limitare i rischi insiti in strumenti capaci teoricamente d’influenzare la coscienza umana e di travolgere le regole stesse della democrazia, ma sempre però nella consapevolezza degli enormi vantaggi derivanti dal loro utilizzo. Anche il Consiglio di Stato ne sottolinea i benefici in termini d’imparzialità, di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa, respingendo l’opposta visione, espressa dal TAR Lazio che, nelle sentenze n. 9224/2018 e n. 6606/2019, ritiene questi sistemi incompatibili con le garanzie procedimentali.
I benefici dell’utilizzo del software erano particolarmente evidenti nei casi decisi, riguardanti la mobilità del personale scolastico, che era stata gestita attraverso procedure definibili come seriali o standardizzate implicanti l’elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall’acquisizione di dati certi e oggettivamente comprovabili e dall’assenza di ogni apprezzamento discrezionale. Eppure proprio questa vicenda evidenzia le difficoltà dell’interlocuzione tra la pubblica amministrazione, non adeguatamente attrezzata per dare corretti input al fornitore informatico (anche a causa di una disciplina piuttosto confusa) e per testare la rispondenza del software alle proprie esigenze, e gli imprenditori del settore, gelosi custodi del loro know-how e dei loro brevetti. Con ciò alimentando la reciproca diffidenza e compromettendo in definitiva il perseguimento dell’interesse pubblico.
Il Ministero dell’istruzione infatti non ha saputo chiarire il funzionamento del programma, pur essendone responsabile, ed è perciò risultato soccombente, scontando così un deficit di competenze digitali e un’arretratezza dell’apparato pubblico che proprio il PNRR intende superare.
*Presidente di Sezione T.A.R. Puglia
L’articolo, qui pubblicato per concessione dell’autrice, è stato pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno” il 20.6.2021