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News n. 12 dell’11.02.2022

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 12 dell’11 febbraio 2022

Registrazione audio della seduta plenum del CPGA svoltasi in data 11 febbraio 2022

Cass. Civ., Sez. Unite, 10 febbraio 2022, ord. n. 4298 (in tema di usi civici) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda di determinazione della somma dovuta a titolo di canone di affrancazione e di legittimazione, con la condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso, e quella del giudice amministrativo quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardata definizione della procedura di affrancazione, dinnanzi ai quali rimette le parti

Cass. Civ., Sez. Unite, 10 febbraio 2022, ord. n. 4297 decide regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da TAR Catania, Sez. III, 14 luglio 2021, ord. coll. n. 2298

Dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio perché il giudizio possessorio, nella fase interdittale, ha natura di giudizio a cognizione sommaria.

Cass. Civ., Sez. Unite, 10 febbraio 2022, ord. n. 4293 decide regolamento di giurisdizione in relazione a giudizio pendente TAR Abruzzo NRG 427/2020

In tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall’art. 133, comma 1, lett. c), cpa, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio come determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria, e ciò anche qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l’esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone la illegittimità, restando soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, dell’illegittimità dei provvedimenti autoritativi sottesi a quelli di determinazione degli importi delle prestazioni soggette ad accreditamento.

Cass. Civ., Sez. Unite, 10 febbraio 2022, ord. n. 4292

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia tra l’ente ammesso al finanziamento e l’ente pubblico sovventore avente ad oggetto un atto di c.d. “definanziamento” adottato da quest’ultimo per vizi di legittimità originari dell’atto attributivo della sovvenzione, in quanto la contestazione attiene ai presupposti dell’esercizio del potere di autotutela decisoria da parte della Pubblica Amministrazione, nei confronti del quale il soggetto inciso non vanta una situazione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo.

Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2022, n. 988 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. III-quater, n. 470 del 2021 per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado (nel caso di specie, il contraddittorio processuale avrebbe dovuto invece essere esteso anche a tutti gli ulteriori Patronati, tenuto conto che le risorse relative al finanziamento degli Istituti sono in effetti riconducibili ad un unico stanziamento di bilancio, da cui vengono attinte le somme da erogare a ciascuno dei Patronati attualmente esistenti, per ogni annualità di riferimento)

Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2022, n. 957 annulla con rinvio TAR Lombardia, Sez. II, n. 2216 del 2021 per erronea declinatoria di difetto di giurisdizione (nel caso di specie, la materia è permeata, in ogni suo livello, dall’esercizio del potere amministrativo preordinato ad incentivare le aziende agricole, con particolare riferimento all’imprenditoria giovanile che assume rilevanza nell’ambito del ricambio generazionale in agricoltura, considerato prioritario nell’agenda politica dell’UE, e della cd. politica agricola comune (PAC). La Regione non assume il ruolo di debitrice di una prestazione, ma di amministrazione cui è demandata la cura dell’interesse pubblico all’attuazione del PAC e la verifica dei presupposti in capo a coloro che vogliono cooperare professionalmente al raggiungimento di tale interesse, nell’ambito di regime pacificamente sussumibile nello schema autorizzatorio)

Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2022, ord. coll. n. 993 decide regolamento di competenza proposto avverso TRGA Trento, 1° marzo 2021, ord. coll. n. 25

Competente a decidere sulla controversia è il Tribunale competente per territorio non solo perché, in astratto, il c.d. criterio dell’efficacia, di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, cpa, risponde ad una logica di decentramento, in funzione di prossimità al ricorrente, e non nel senso inverso, per accentrare la competenza territoriale in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ma anche perché, in concreto, il decreto prefettizio contestato non ha efficacia erga omnes e, dunque, ultraregionale, per tutte le ragioni già espresse dall’Adunanza plenaria con ordinanza n. 13/2021.

CGUE, Sez. III, 10 febbraio 2022, C-485/20 Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Licenziamento di un lavoratore divenuto definitivamente inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del suo posto di lavoro – Agente che effettua un tirocinio nel quadro della sua assunzione – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Obbligo di riassegnazione a un altro posto di lavoro – Ammissione con riserva di non integrare un onere sproporzionato per il datore di lavoro

CGUE, Sez. VI, 10 febbraio 2022, C-219/20 Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) – Condizioni di lavoro e di occupazione – Retribuzione – Articolo 5 – Sanzioni – Termine di prescrizione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto a una buona amministrazione – Articolo 47 – Tutela giurisdizionale effettiva

Consiglio di Stato, Sez. II, 10 febbraio 2022, ord. coll. n. 969 solleva questione di legittimità costituzionale dell’art 210, comma 1, d.lgs. 15/03/2010, n. 66 nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale per sospetta violazione degli articoli 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della Costituzione, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione

Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2022, ord. coll. n. 945 Ordinanza di rinvio alla Adunanza Plenaria

a) se – per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cpa, quando la domanda d’annullamento sia diventata improcedibile – sia sufficiente formulare un’istanza generica ed espressiva dell’interesse a un accertamento strumentale alla pretesa risarcitoria anche futura (e, in caso di risposta affermativa, se occorrano particolari modalità e se vi siano termini per la sua proposizione) oppure se occorra l’allegazione dei presupposti per la sua successiva proposizione (e, in caso di risposta affermativa, quali siano le modalità ed i termini per tale allegazione) oppure se sia necessaria la proposizione della domanda di risarcimento del danno, nell’ambito del medesimo giudizio nel quale si prospetta la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse della domanda di annullamento o, in alternativa, in un autonomo giudizio (e, in caso di risposta affermativa, secondo quali modalità deve avvenire la formulazione di tale domanda);

b) qualora si ritenga che, ai fini dell’accertamento di illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cpa, sia sufficiente la sola allegazione degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, se il giudice investito di questa domanda di accertamento possa comunque pronunciarsi su una questione ‘assorbente’ e dunque su ogni profilo costitutivo della fattispecie risarcitoria, in quanto – anche in assenza della formulazione della domanda risarcitoria – comunque la riscontrata infondatezza di uno degli elementi costitutivi dell’illecito è correlata alla concreta insussistenza dell’interesse espressamente richiesto per la declaratoria di cui all’art. 34, comma 3, cpa.

Cass. Civ., Sez. I, 9 febbraio 2022, ord. n. 4117

Ordinanza di rimessione al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite possano pronunciarsi sulla sorte del mutuo fondiario concesso con violazione dei limiti di finanziabilità richiamati dall’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993.

Cass. Civ., Sez. Unite, 9 febbraio 2022, ord. n. 4116 conferma per inammissibilità Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, 5 marzo 2020, n. 21 in tema di compensi ricevuti dal pubblico impiegato dall’esercizio delle attività vietate e non già equiparate agli emolumenti percepiti dal docente per l’attività d’insegnamento universitario

Cass. Civ., Sez. Unite, 9 febbraio 2022, ord. n. 4114 conferma Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale d’appello, 18 dicembre 2019, n. 484

Il pubblico dipendente che svolga attività lavorativa remunerata, in assenza di autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza, versa perciò stesso in illecito, dal quale, oltre all’addebito disciplinare, deriva, per immediata e diretta conseguenza di legge, l’obbligo di corrispondere alle casse dell’Erario quanto percepito ingiustamente, senza che occorra, quindi, previa messa in mora da parte della Amministrazione d’appartenenza. Di conseguenza, acquisita la conoscenza dell’illecito, il Procuratore contabile correttamente esercita l’azione al fine di recuperare la posta di bilancio, destinata, per legge, ad apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti, lesa dal mancato versamento dell’incolpato. Ne deriva, pertanto, la giurisdizione contabile, trovandosi in presenza di danno erariale.

Cass. Civ., Sez. Unite, 9 febbraio 2022, ord. n. 4113 conferma per estinzione Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° marzo 2019, n. 1423

Cass. Civ., Sez. V, 8 febbraio 2022, ord. n. 3984

Ordinanza di rimessione al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite possano pronunciarsi sulle seguenti questioni:

a) sulla decorrenza del termine breve per impugnare la decisione di primo grado qualora la sua notificazione sia avvenuta, ai sensi degli artt. 16, terzo comma, e 17 secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 presso un ufficio periferico (ovvero altra sede) dell’ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio;

b) sulla ritualità della consegna dell’atto processuale ad un ufficio dell’ente locale che non sia anche la sua sede principale, ma sia comunque l’ufficio che l’atto impositivo ha emanato;

c) sulla validità o meno della notifica mediante la consegna a mani, realizzata con l’interposizione del mezzo postale, nonché sulla legittimità o meno della notificazione, ex art. 16, terzo comma, d.lgs. cit., dell’atto processuale consegnato all’addetto dell’Agenzia o dell’ente locale anziché al legale rappresentante dei prefati enti;

d) sul soggetto legittimato a ricevere l’atto processuale, al fine di potersi affermare che ricorra l’ipotesi della notificazione mediante consegna in mani proprie.

Decreto 27 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia recante la “Individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, della durata minima della stessa assegnazione e dei criteri di priorità nei casi di sostituzione o di assegnazione” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 34 del 10-02-2022)

Consiglio di Stato NRG 1102/2022 avverso TAR Lazio, Sez. I, 14 dicembre 2021, n. 12909 sulla revoca della nomina a componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza