a cura di Ferdinando Belmonte
Rassegna n. 13 del 30 giugno 2021
TAR Lazio NRG 6719/2021 impugnata la delibera di cui all’ordine del giorno n. 9 della seduta di CPGA del 21 maggio 2021
TAR Lazio, Sez. II-bis, 30 giugno 2021, n. 7722 in tema di copertura dei posti vacanti di Presidente di Commissione Tributaria, Presidente di Sezione e vicepresidente di Sezione
Consiglio di Stato, Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4994 annulla con rinvio TAR Campania, Sez. VII, n. 4809 del 2013 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 87, comma 1, e 117, comma 6, cpa (nel caso di specie, l’esame della domanda risarcitoria nell’ambito del rito camerale proprio del silenzio ha determinato una lesione del diritto di difesa di parte appellante che non ha potuto beneficiare dei più ampi termini del rito ordinario)
Consiglio di Stato, Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4990 sulla disciplina di riferimento compendiata dalla norma di cui all’art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 di disciplina del collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici
Consiglio di Stato, Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4984 annulla TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 288 del 2013 per difetto di giurisdizione del giudice adito
Consiglio di Stato, Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4956 sul diniego di conferma nell’incarico di giudice onorario del Tribunale di Roma per raggiunti limiti di età (conferma TAR Lazio, Sez. I, n. 7461 del 2013)
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4943 nomina a professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa
Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 2021, n. 4929 annulla con rinvio TAR Puglia, Sez. III, n. 605 del 2020 per violazione dell’art. 73, comma 3, cpa
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4927 in tema di sanzione disciplinare di sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per lo svolgimento, senza previa autorizzazione, di collaborazioni professionali retribuite con terzi
Cass. Civ., Sez. V, 10 giugno 2021, ord. nn. 16289 e 16288
La denuncia o l’esposto a carico di un magistrato, per un comportamento in tesi disciplinarmente rilevante, e la relativa delibera che decide sull’esposto non fa sorgere in capo al terzo denunciante un interesse o un diritto che consenta – ai fini del pagamento del contributo unificato – di inquadrare l’impugnativa della delibera che rigetta l’esposto nel pubblico impiego.