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News n. 16 del 23.02.2022

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 16 del 23 febbraio 2022

Consiglio di Stato NRG 1592/2022 per la ottemperanza di Consiglio di Stato, Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 268 nomina a Primo Presidente della Corte di Cassazione

Consiglio di Stato NRG 1591/2022 per la ottemperanza di Consiglio di Stato, Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 267 nomina a Presidente aggiunto della Corte di Cassazione

CGUE, Grande Sezione, 22 febbraio 2022, C-430/21 Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Primato del diritto dell’Unione – Incompetenza del giudice nazionale ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale dello Stato membro interessato – Procedimenti disciplinari

CGUE, Grande Sezione, 22 febbraio 2022, cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate – Esame in due fasi – Criteri di applicazione – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge

CGUE, Grande Sezione, 22 febbraio 2022, C-300/20 Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Articolo 3, paragrafo 4 – Atti che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti – Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un’autorità locale

CGUE, Grande Sezione, 22 febbraio 2022, C-483/20 Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Inammissibilità di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, mentre il figlio minorenne di tale cittadino, beneficiario dello status di protezione sussidiaria, soggiorna nel primo Stato membro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita familiare – Articolo 24 – Interesse superiore del minore – Assenza di violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali a motivo dell’inammissibilità della domanda di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 23, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale

Presentate in data 22 febbraio 2022 le conclusioni dell’Avvocato Generale (in C-14/21) sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da TAR Sicilia, Sez. III, 23 dicembre 2020, ord. coll. n. 2974 – Rinvio pregiudiziale – Trasporti marittimi – Attività di ricerca e salvataggio in mare – Regime applicabile alle navi – Direttiva 2009/16/CE – Poteri di controllo dello Stato di approdo – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 11 – Condizioni per un’ispezione supplementare – Articolo 13 – Ispezione più dettagliata – Portata dei poteri di controllo – Articolo 19 – Fermo delle navi

Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 1269 annulla per revocazione Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8587

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 febbraio 2022, ord. n. 5636 annulla con rinvio Consiglio di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1321

La individuazione, ad opera del giudice amministrativo, del differimento della aggiudicazione come unica alternativa ammissibile alla conclusione della procedura di gara, costituisce una indebita invasione della sfera riservata alla Amministrazione, la cui discrezionalità resta di fatto limitata alla sola determinazione delle misure interinali da adottare nelle more della decisione della Autorità garante, risultando preclusa la rinnovazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 81, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006, che costituirebbe invece la naturale conseguenza dell’annullamento della aggiudicazione.

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 febbraio 2022, ord. n. 5635 annulla con rinvio Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 606

La individuazione, ad opera del giudice amministrativo, del differimento della aggiudicazione come unica alternativa ammissibile alla conclusione della procedura di gara, costituisce una indebita invasione della sfera riservata alla Amministrazione, la cui discrezionalità resta di fatto limitata alla sola determinazione delle misure interinali da adottare nelle more della decisione della Autorità garante, risultando preclusa la rinnovazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 81, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006, che costituirebbe invece la naturale conseguenza dell’annullamento della aggiudicazione.

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 febbraio 2022, ord. 5626 conferma Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, 11 maggio 2020, n. 13 in tema di Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009, predisposto dall’ISTAT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2019

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 febbraio 2022, ord. 5628 conferma per inammissibilità CGARS, Sez. giurisdizionale, 22 giugno 2020, n. 451

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 febbraio 2022, ord. 5627 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2019, n. 6108

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 febbraio 2022, n. 5625 conferma per inammissibilità sopravvenuta Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2021, n. 414

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 febbraio 2022, nn. 5669 e 5633

a) Ove risulti denunciata la violazione dell’art. 2909 cod. civ. nei giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di Cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi.

b) Ai fini della denuncia della violazione, nei giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, sia di specifica indicazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 cpc del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, sia di specifica indicazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cpc della sede nel giudicato del precetto di cui si denuncia l’errata interpretazione e dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato.

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 febbraio 2022, n. 5624

a) Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cpc, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

b) In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, cpc, così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il nove/lato art. 195 cpc, il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 cpc, abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cpc, nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.

c) Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cpc, siano stati proposti oltre i termini concessi all’uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all’art. 88 cpc e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e, in applicazione dell’art. 92, primo comma, ultima parte cpc, può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.

Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 19 febbraio 2022, n. 413 Parere reso sullo schema di Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Consiglio di Stato, Sez. III, 18 febbraio 2022, ord. coll. n. 1211 annulla con rinvio TAR Abruzzo ord. coll. n. 220 del 2021 per violazione degli artt. 73, comma 3, e 82, comma 2, cpa

Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2022, n. 1223 in tema di collocamento di magistrato in aspettativa per infermità (conferma TAR Lazio, Sez. I-stralcio, n. 7515 del 2021)

Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2022, n. 1223 in tema di dispensa dal servizio per infermità (conferma TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 8018 del 2015)

Cass. Civ., Sez. Unite, 18 febbraio 2022, n. 5386 conferma Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2020, n. 43 sulla determinazione del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti

Cass. Civ., Sez. Unite, 18 febbraio 2022, n. 5365 annulla con rinvio Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 579

La individuazione, ad opera del giudice amministrativo, del differimento della aggiudicazione come unica alternativa ammissibile alla conclusione della procedura di gara, costituisce una indebita invasione della sfera riservata alla Amministrazione, la cui discrezionalità resta di fatto limitata alla sola determinazione delle misure interinali da adottare nelle more della decisione della Autorità garante, risultando preclusa la rinnovazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 81, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006, che costituirebbe invece la naturale conseguenza dell’annullamento della aggiudicazione.

Consiglio di Stato NRG 1494/2022 avverso TAR Lazio, Sez. II-bis, 29 novembre 2021, n. 12357 annulla in parte la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1914 del 19/11/2019 ed annulla la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.1472 del 15/12/2020 relativo al Bando di concorso n. 12/2020 sulla “Procedura concorsuale riservata ai componenti in servizio nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura del posto vacante di Presidente di Commissione nella Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza

Consiglio di Stato NRG 1493/2022 avversoTAR Lazio, Sez. II-bis, 13 dicembre 2021, n. 12864 annulla in parte la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1914 del 19/11/2019 ed annulla la delibera n. 1472 del 15/12/2020 relativo al Bando di concorso n. 15/2020 sulla “procedura concorsuale riservata ai componenti in servizio nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura del posto vacante di Presidente di Commissione nella Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Decreto 9 febbraio 2022 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2022)

Composizione, compiti e compensi della Commissione centrale per i revisori legali (vedere, in particolare, l’art. 3 relativo alla Composizione della Commissione)

TAR Lazio NRG 1809/2022 impugnata la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto