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News n. 20 del 14.3.2022

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 20 del 14 marzo 2022

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 marzo 2022, n. 4

a) Il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;

b) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.

In data 7 aprile 2022 la Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pubblicherà la decisione (C-236/20) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da TAR Emilia-Romagna, Sez. I,  29 giugno 2020, n. 434

TAR Lazio, Sez. I, 14 marzo 2022, n. 2883 conferma il provvedimento n. 25154 adottato dalla AGCM nei confronti del CNF

TAR Lazio, Sez. I-quater, 14 marzo 2022, n. 2865 conferma il Regolamento del CNF, 16 luglio 2014, n. 5 avente ad oggetto i «corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori»

Consiglio di Stato, Sez. III, 14 marzo 2022, n. 1776 annulla con rinvio TAR Puglia, Sez. I, 9 luglio 2021, n. 1161 per omessa integrazione del contraddittorio (nel caso di specie, il giudice adito era tenuto, in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso, a disporre la notifica ai concorrenti inseriti in graduatoria, che sarebbero stati incisi dall’eventuale accoglimento)

Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1773 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. II-bis, 7 agosto 2015, n. 10755 per violazione dell’art. 41, comma 5, della legge n. 99/2009

Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1752 annulla con rinvio TAR Veneto, Sez. II, 14 febbraio 2021, n. 1512 per violazione dell’art. 60 cpa (nel caso di specie, il ricorrente di primo grado aveva evidenziato di non aver potuto usufruire del termine di cui all’art. 73, comma 1, cpa, per integrare le allegazioni e le prove offerte, in considerazione delle difese e delle contestazioni oppostegli dalle resistenti)

Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1734 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. II-quater, 13 giugno 2019, n. 7680 per violazione dell’art. 301 cpc

L’attività processuale posta in essere dopo il decesso o l’impedimento del difensore, senza che sia stata dichiarata l’interruzione del giudizio, è invalida e ridonda in una ipotesi di nullità della sentenza per difetto funzionale del contraddittorio tale da integrare una delle tassative cause di rinvio della causa al giudice di primo grado previste dall’art. 105, comma 1, cpa.

Cass. Civ., Sez. Unite,11 marzo 2022, ord. n. 8054 conferma per inammissibilità per cessata materia del contendere Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2021, n. 415

Cass. Civ., Sez. Unite, 10 marzo 2022, ord. n. 7878

Dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione

Cass. Civ., Sez. Unite, 10 marzo 2022, n. 7877

Il reclamo di cui al terzo comma dell’articolo 630 cpc non è atto c.d. endoprocessuale soggetto alla disciplina dell’obbligatorio deposito telematico

Cass. Pen., Sez. Unite, 9 marzo 2022, n. 8193

Posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all’art. 103, terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all’art. 13, comma 2, cpp, si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 cpp.

Cass. Civ., Sez. Unite, 8 marzo 2022, ord. n. 7515

Spetta al giudice ordinario decidere una pretesa risarcitoria fondata sulla deduzione di una lesione dell’affidamento della società attrice nella correttezza del comportamento della Pubblica Amministrazione, causata da una condotta della Regione che la impresa assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede in sede precontrattuale, condotta priva di collegamento, anche solo mediato, con l’esercizio del potere amministrativo o all’illegittimità dell’atto amministrativo.

Cass. Civ., Sez. Unite, 8 marzo 2022, n. 7514

Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all’ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, in forza della disciplina dell’art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell’opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l’interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all’art. 107 o 102 cpc, determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l’unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l’agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188 cod.civ., si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all’agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.