Vai al contenuto
Home » Blog » News n. 22 del 17.3.2022

News n. 22 del 17.3.2022

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 22 del 17 marzo 2022

Cass. Pen., Sez. VI, 16 marzo 2022, n. 8870 sul tema della configurabilità del delitto di rifiuto di atti di ufficio in relazione alla condotta del magistrato, nel caso di specie componente laico del CGARS, che depositi le sentenze in ritardo rispetto ai termini a tal fine previsti (art. 328, comma 1, cod. pen.)

TAR Lazio, Sez. I, 17 marzo 2022, nn. 3069 e 3068 nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino

Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 marzo 2022, ord. n. 1949 solleva questioni di legittimità costituzionale relative:

a) all’articolo 2-bis, comma 1, del dPR 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per violazione degli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione;

b) all’articolo 2-bis, comma 1, del dPR 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, lettere m) ed s), della Costituzione;

c) in via consequenziale, all’articolo 103, comma 1-bis, della legge regionale della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 16 marzo 2005), come introdotto dalla legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, e successivamente modificato dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) ed s), e terzo comma, della Costituzione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2022, n. 1954 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. I-ter, 19 aprile 2021, n. 4529 per violazione dell’art. 60 cpa (nel caso di specie in cui la trattazione orale “da remoto” vi era stata in quanto richiesta dalle parti, un tale avviso ai difensori dei soggetti costituiti – omesso secondo quanto emerso dagli atti del giudizio di primo grado – era dunque da ritenersi ancora obbligatorio secondo i principi generali del processo amministrativo)

Cass. Civ., Sez. Unite, 16 marzo 2022, ord. n. 8559 annulla con rinvio Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 580

La individuazione, ad opera del giudice amministrativo, del differimento della aggiudicazione come unica alternativa ammissibile alla conclusione della procedura di gara, costituisce una indebita invasione della sfera riservata alla Amministrazione, la cui discrezionalità resta di fatto limitata alla sola determinazione delle misure interinali da adottare nelle more della decisione della Autorità garante, risultando preclusa la rinnovazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 81, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006, che costituirebbe invece la naturale conseguenza dell’annullamento della aggiudicazione.

Cass. Civ., Sez. Unite, 16 marzo 2022, ord. n. 8588 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. III, 20 agosto 2020, n. 5151

Cass. Civ., Sez. III, 16 marzo 2022, ord. n. 8603

Ordinanza di rimessione al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite possano pronunciarsi sulle seguenti questioni:

a) se un accordo di indicizzazione, ossia un accordo che in un contratto di leasing introduca un elemento speculativo sull’andamento del Libor e del cambio di valuta, sia un accordo di cui il leasing ha bisogno, o che, nella economia di tale contratto, risponda alla esigenza di ampliare l’autonomia delle parti rispetto a quanto offerto dalla schema di base, o se piuttosto la clausola di indicizzazione non è affatto necessaria per realizzare gli interessi sottostanti, quelli affidati al contratto di leasing;

b) se la clausola, autonoma o meno che sia, secondo un criterio di pura fattispecie, valga ad inquinare il contratto di leasing con la sua funzione speculativa;

c) sulla sufficiente determinatezza della clausola di indicizzazione che fa riferimento al tasso Libor ed a quello di cambio valuta;

d) sulla violazione degli obblighi di chiarezza ed informazione che gravano sull’intermediario, o su chi propone un investimento finanziario al cliente.

Cass. Civ., Sez. II, 16 marzo 2022, ord. n. 8591

Ordinanza di rimessione al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite possano pronunciarsi sulle seguenti questioni:

a) sulla sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto (o di subappalto) e sulla permanenza della potestas iudicandi del collegio arbitrale, qualora tale collegio, ignorando l’intervenuta apertura della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa), pronunci il lodo durante il decorso del termine di 60 giorni che la legge fallimentare concede al curatore, in caso di fallimento (art. 81 della Legge Fallimentare) o al commissario liquidatore (art. 201 della Legge Fallimentare che fa espresso richiamo anche alla sezione IV del Titolo II, Capo III) per decidere di subentrare o meno nel rapporto;

b) se l’art. 72 della Legge Fallimentare (che sancisce l’inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento) sia applicabile ai soli contratti non ancora eseguiti da entrambi i contraenti oppure anche ai contratti non più in esecuzione.

Cass. Civ., Sez. Lavoro, 14 dicembre 2021, ord. n. 40004 (iscritta nel R.O. 21/2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 16-3-2022) solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2033 cod. civ., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all’articolo 1 del Protocollo 1 alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell’attribuzione, consente una ingerenza non proporzionata nel diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni

Ordinanza del 12 gennaio 2022 del Consiglio di Garanzia del Senato della Repubblica (iscritta nel R.O. 23/2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 16-3-2022)

Previdenza – Assegni vitalizi – Soppressione dei regimi fiscali particolari per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari – Omessa previsione che queste prestazioni siano disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale. – Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), art. 26, comma 1, lettera b). Previdenza – Assegni vitalizi – Trattamenti economici dei senatori cessati dal mandato, sia diretti che di reversibilità – Prevista rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con il metodo contributivo, sia per gli assegni in corso che per quelli di futura erogazione maturati in base alla normativa vigente al 31 dicembre 2011 e per gli anni di mandato svolti fino a tale data. – Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica del 18 (recte: 16) ottobre 2018, n. 6, art. 1, comma 1.