a cura di Ferdinando Belmonte
Rassegna n. 22 del 22 luglio 2021
TAR Lazio, Sez. II-bis, 22 luglio 2021, n. 8807 in tema di sanzione disciplinare della censura irrogata a giudice tributario
TAR Lazio, Sez. II-bis, 22 luglio 2021, n. 8804 in tema di sospensione disciplinare dall’incarico di giudice tributario
TAR Lazio, Sez. I, 22 luglio 2021, n. 8812 sul diritto alla corresponsione degli onorari di causa di cui all’art. 21 del Regio Decreto n. 1611/33 per il periodo in cui l’Avvocato dello Stato è stato in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
Corte Cost., 22 luglio 2021, n. 162 respinge per inammissibilità le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, da TAR Friuli Venezia Giulia, 2 marzo 2020, ord. coll. n. 96
Corte Cost., 22 luglio 2021, n. 160 in tema di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
Va escluso il silenzio assenso per i provvedimenti in materia di tutela del paesaggio ad opera dell’art. 146 cod. beni culturali, che prevede, al comma 10, appositi rimedi sostitutivi nel caso di inerzia dell’amministrazione procedente. Tale esclusione si pone in linea con il principio generale stabilito all’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che vieta la formazione per silentium del provvedimento conclusivo nei procedimenti implicanti la tutela di “interessi sensibili”, come è testualmente confermato, d’altro canto, dal comma 9 dello stesso art. 146, là dove, nel prevedere che con norme regolamentari siano stabilite procedure autorizzatorie semplificate per gli interventi di lieve entità, tiene «ferme […] le esclusioni di cui [all’articolo] 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 luglio 2021, ord. coll. n. 5515 Ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole Amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia.
Consiglio di Stato, Sez. V, 21 luglio 2021, ord. coll. n. 5502 solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione, nei termini esposti in motivazione
Consiglio di Stato, Sez. II, 21 luglio 2021, n. 5499 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 12092 del 2020 per mancata integrazione iusso iudicis del contraddittorio in primo grado
Cass. Civ., Sez. Unite, 21 luglio 2021, ord. n. 20824 decide regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da TAR Liguria, Sez. II, 26 ottobre 2020, ord. coll. n. 732
Resta, ai sensi dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, devoluto alla Pubblica Amministrazione l’esercizio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; ciò, tuttavia, non fa venir meno la giurisdizione ordinaria nel caso in cui il privato lamenti la lesione di un diritto soggettivo, e in primo luogo di quello alla salute, derivante dalle concrete modalità scelte dall’azienda incaricata dello smaltimento, non dipendenti da regole cogenti dettate dalla Pubblica Amministrazione.
Cass. Civ., Sez. Unite, 21 luglio 2021, ord. n. 20823 decide regolamento di giurisdizione in relazione a giudizio pendente TAR Lombardia NRG 2173/2019
in tema di convenzione urbanistica diretta a disciplinare il rilascio di permessi di costruire e la realizzazione di opere di urbanizzazione
Cass. Civ., Sez. Unite, 21 luglio 2021, ord. n. 20822 decide regolamento di giurisdizione in relazione a giudizio pendente TAR Lazio NRG 1615/2015
In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie relative a indennità, canoni od altri corrispettivi, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la sussistenza di un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali.
Cass. Civ., Sez. Unite, 21 luglio 2021, ord. n. 20821 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. III, 23 settembre 2019, n. 6351
Cass. Civ., Sez. Unite, 20 luglio 2021, n. 20761
In relazione ad istanza di subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso previsto dall’art. 20 della Legge n. 241/1990.
Cass. Civ., Sez. Unite, 20 luglio 2021, n. 20691 sull’art. 42-bis del dPR n. 237/2001
a) Sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di Appello, in unico grado, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione del bene utilizzato dall’Autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42-bis t. u. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un «unicum» non scomponibile nelle diverse voci, con l’effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse; di conseguenza, l’attribuzione di una somma forfettariamente determinata a «titolo risarcitorio» (pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell’art. 42-bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato «senza titolo» dall’Amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell’indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente con tra jus dell’Amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
b) La ricostruzione in termini indennitari e le modalità di determinazione dell’indennizzo, anche per la pregressa occupazione illegittima del bene, nel procedimento di cui all’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi alla Corte d’Appello, in unico grado di merito, non sono suscettibili di arrecare un deficit di tutela né per l’Amministrazione, per esserle preclusa la introduzione di azioni di rivalsa nei confronti di terzi, nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, trattandosi di una limitazione coerente con la natura del procedimento, ferma restando la facoltà di rivalersi in separato giudizio ordinario sul soggetto corresponsabile della pregressa occupazione illegittima; né per il privato, per essergli consentito di agire nei confronti della sola autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, essendo tale Autorità, cui è affidato il pagamento dell’indennità, il suo creditore, né essendo precluso al privato di avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela dei suoi diritti, per il periodo di occupazione illegittima, prima dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 42-bis da parte della Pubblica Amministrazione.
c) La qualificazione in termini indennitari dell’indennizzo per la pregressa occupazione «senza titolo», nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all’attualità, non è foriera di un deficit di tutela per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fa salva la prova di una diversa entità del danno, la cui applicazione è rimessa all’incensurabile valutazione del giudice di merito, il quale può modulare l’importo determinato dal legislatore in via forfettaria – in melius o in pejus – in sintonia con le istanze e le prove offerte dalle parti nel caso concreto.
Cass. Civ., Sez. Unite, 20 luglio 2021, ord. n. 20690 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. III, 28 maggio 2019, n. 3519
Decreto del Ministro della Giustizia 22 aprile 2021, n. 104 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 172 del 20-07-2021)
Regolamento recante modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile