a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte
Rassegna n. 24 del 23 marzo 2022
Decreto del Presidente del Consiglio di Stato adottato in data 15 marzo 2022 di “Indizione delle elezioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 22-03-2022)
Consiglio di Stato, Sez. VII, 23 marzo 2022, n. 2142 sulla nomina governativa a Consigliere di Stato (conferma TAR Lazio, Sez. I, n. 6853 del 2018)
TAR Lazio, Sez. I, 23 marzo 2022, n. 3311 nomina a Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano
TAR Lazio, Sez. I, 23 marzo 2022, n. 3308 nomina a Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Bari
CGUE, Grande Sezione, 22 marzo 2022, C-508/19 Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Nozione – Procedimento disciplinare avviato nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario – Designazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di tale procedimento da parte del presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra il presidente di tale Sezione disciplinare e la Corte suprema – Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validità della nomina di un giudice della Corte suprema e irricevibilità di una siffatta azione in base al diritto nazionale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
CGUE, Grande Sezione, 22 marzo 2022, C-117/20 Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Servizi postali – Sistema di tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Cumulo di procedimenti e di sanzioni – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità
CGUE, Grande Sezione, 22 marzo 2022, C-151/20 Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intesa perseguita da due autorità nazionali garanti della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità
Cass. Civ., Sez. Unite, 22 marzo 2022, ord. n. 9314 decide regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da TAR Campania, Sez. I, 24 giugno 2021, n. 4346
Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta “parasubordinazione” – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, che peraltro assicura piena tutela con l’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto.
CGARS, Sez. giurisdizionale, 22 marzo 2022, ord. coll. n. 348 Ordinanza di rinvio alla Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato NRG 2388/2022)
a) Se l’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003 debba essere interpretato come riferito ai soli conflitti di competenza (positivi o negativi) attuali, o anche a quelli virtuali che sono determinati dalla contemporanea pendenza dell’appello sulla competenza davanti al CGARS e al Consiglio di Stato;
b) se, nell’ipotesi in cui il Tar per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro Tar, il relativo regolamento di competenza debba essere proposto dinanzi al Consiglio di Stato o al CGARS.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2022, ord. coll. n. 2066 Ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
a) Se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, nonché l’articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella rilevante nell’ordinamento italiano (espressa dagli articoli 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 65 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), che consente di porre esclusivamente a carico dei fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione per il settore postale, in tale modo ammettendo la possibilità di escludere qualsiasi forma di cofinanziamento pubblico a carico del bilancio statale;
b) se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e l’articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, devono essere interpretati nel senso di consentire di annoverare tra i costi operativi finanziabili dai fornitori di servizi postali anche i costi da sostenere per attività di regolamentazione riguardanti servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale, nonché i costi per strutture amministrative e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”) la cui attività, pur non essendo direttamente destinata alla regolamentazione dei mercati dei servizi postali, risulta comunque funzionale allo svolgimento di tutte le competenze istituzionali dell’Autorità, con conseguente possibilità di una sua attribuzione in via indiretta e parziale (pro quota) al settore dei servizi postali;
c) se il principio di proporzionalità, il principio di non discriminazione, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e terzo comma, nonché l’articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana (espressa dagli articoli 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 65 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), che impone di porre a carico dei fornitori del settore postale l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione per il settore postale, senza possibilità di distinguere la posizione dei fornitori dei servizi di corriere espresso dalla posizione dei fornitori del servizio universale e, dunque, senza possibilità di valorizzare la diversa intensità dell’attività di regolamentazione svolta dall’ANR in relazione alle differenti tipologie di servizi postali.
Cass. Civ., Sez. Unite, 21 marzo 2022, n. 9154 conferma Consiglio di Stato, Sez. III, 7 gennaio 2021, n. 231
Giusta legge regionale Piemonte 28 aprile 1998, n. 19, la Provincia provvede direttamente all’individuazione dei soggetti destinatari dell’autorizzazione alla pesca, ovvero affida ai concessionari detta individuazione, ferma la verifica ex post, in questo caso, da parte dell’Amministrazione, dell’osservanza dei criteri convenuti, attraverso il rilascio del nulla osta, nell’esercizio di un potere neppure strettamente vincolato di controllo della loro concreta applicazione.
Cass. Civ., Sez. Unite, 21 marzo 2022, ord. n. 9153
Spetta al giudice ordinario la controversia sulla domanda proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione di risarcimento del danno (anche) da perdita di chance cagionato da un comportamento asseritamente ritorsivo che avrebbe indotto l’attore a non partecipare a successive gare per la selezione di figure professionali cui conferire incarichi tecnici.
Consiglio di Stato, Sez. V, 21 marzo 2022, ord. coll. 2030 decide regolamento di competenza proposto avverso TAR Calabria, Sez. I, 29 novembre 2021, ord. coll. n. 2192
L’attribuzione della competenza al TAR per il Lazio deve riguardarsi come operante in via residuale ed in via di stretta interpretazione, al fine di evitare, in presenza di collegamento rigorosi, l’eccesso di concentrazione delle liti presso la sede centrale. Il criterio generale della competenza territoriale del TAR per il Lazio può trovare applicazione solo ove non ricorrano i presupposti per l’applicazione di uno dei criteri speciali, che attribuiscono la competenza al TAR periferico in relazione agli atti di organi centrali dello Stato aventi efficacia territorialmente limitata.
Consiglio di Stato, Sez. V, 21 marzo 2022, ord. coll. 2029 decide regolamento di competenza proposto d’ufficio da TAR Lazio, Sez. II-ter, 11 ottobre 2021, ord. coll. n. 10477
L’attribuzione della competenza al TAR per il Lazio deve riguardarsi come operante in via residuale ed in via di stretta interpretazione, al fine di evitare, in presenza di collegamento rigorosi, l’eccesso di concentrazione delle liti presso la sede centrale (annulla TAR Campania, Sez. IV, 25 maggio 2021, ord. coll. n. 3460).
Cass. Civ., Sez. Unite, 18 marzo 2022, ord. n. 8951 conferma per inammissibilità Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale d’appello, 16 luglio 2020, n. 171
Cass. Civ., Sez. Unite, 18 marzo 2022, ord. n. 8949 conferma per inammissibilità Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale d’appello, 26 febbraio 2020, n. 45