a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte
Rassegna n. 29 del 13 aprile 2022
Fissata in Settima Sezione del Consiglio di Stato per il 14 giugno 2022 la Udienza Pubblica per la discussione del ricorso 1051/2022 avverso TAR Lazio, Sez. I, 3 dicembre 2021, n. 12518 nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Cass. Civ., Sez. Unite, 12 aprile 2022, ord. n. 11773 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5610
Cass. Civ., Sez. Unite, 12 aprile 2022, ord. n. 11772
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia del dipendente e la corresponsione dell’equo indennizzo, trovando la relativa domanda titolo immediato e diretto in tale rapporto.
Corte Cost., 11 aprile 2022, n. 91 respinge per infondatezza le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 105 e 146 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., da TAR Molise, 17 ottobre 2020, ord. coll. n. 278
Corte Cost., 11 aprile 2022, n. 90 annulla Corte dei Conti, Sez. III giurisdizionale centrale d’appello, 30 luglio 2021, n. 350
Consiglio di Stato, Sez. II, 11 aprile 2022, ord. coll. n. 2649 Ordinanza di rinvio alla Adunanza Plenaria
a) se il termine “non lavoratrice dipendente”, riferito alla madre, in caso di richiesta di permesso da parte del padre, lavoratore dipendente, del minore di anni uno, si riferisca a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, e quindi anche alla casalinga, ovvero solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista, posizione che comporta diritto a trattamenti economici di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale;
b) in caso di risposta affermativa, se il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 40 del d.lgs. n. 151 del 2011 abbia portata generale, ovvero sia subordinata alla prova che la madre casalinga, considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente, sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, ovvero affetta da “infermità”, seppure temporanee e/o non gravi;
c) quale sia l’esatta accezione da attribuire alla nozione di alternatività tra i due genitori in caso di parto gemellare, ove la madre sia casalinga.
CGARS, Sez. giurisdizionale, 7 aprile 2022, ord. coll. nn. 429 e 428 Ordinanze di rinvio alla Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato NRG 2959/2022 e NRG 2958/2022)
Come vada (s)computato, dal termine lungo di impugnazione che si calcola a mesi, il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cada nel mezzo del termine lungo, ossia dopo che quest’ultimo è iniziato a decorrere, e in particolare se sia corretto continuare a seguire il criterio, elaborato dalla Corte di Cassazione quando il periodo feriale durava 46 giorni, secondo cui il termine lungo va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale, e poi sommando al termine così calcolato ulteriori 31 giorni (criterio che somma il termine a mesi computato “ex nominatione dierum” e il periodo feriale computato “ex numeratione dierum”), o se debba seguirsi il diverso criterio, adottato dalla Corte di Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, per il computo del termine lungo di impugnazione che inizia a decorrere durante il periodo feriale, che consiste nel “saltare” il periodo feriale, sicché il termine lungo viene calcolato applicando solo il criterio “ex nominatione dierum” senza commistione con il criterio “ex numeratione dierum”.
Cass. Civ., Sez. Unite, 11 aprile 2022, n. 11677
I commi 25 e 25- is dell’art. l del decreto-legge n. 183 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura della possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino delle funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del Comparto di provenienza (o di quello di destinazione se ciò non comporta oneri maggiori); ciò per un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e di reperire le risorse finanziarie necessarie.
TAR Lazio NRG 4062/2022 in tema di sanzione disciplinare della rimozione irrogata a magistrato ordinario
TAR Lazio NRG 4009/2022 in tema di mantenimento in servizio di magistrato laico del CGARS oltre il limite dei sei anni