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News n. 31 del 21.04.2022

Rassegna n. 31 del 21 aprile 2022

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 21 aprile 2022, n. 6

a) Vi è mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all’art. 44, comma 2, cpa, nel caso di un ricorso notificato privo di firma digitale;

b) in tal caso il ricorrente ben può, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa (art. 1 cpa) e di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, cpa), provvedere direttamente a rinotificare l’atto con firma digitale, ancor prima che il giudice ordini la rinnovazione della notifica;

c) in ordine infine al termine per il deposito del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 94, comma primo, e 45 c.p.a., lo stesso andrà fatto decorrere dalla data dell’effettiva notifica dello specifico atto concretamente depositato.

Consiglio di Stato, Sez. VII, 19 aprile 2022, n. 2958 conferma per improcedibilità la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1914 del 19/11/2019 e la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.1472 del 15/12/2020 relativo al Bando di concorso n. 12/2020 sulla “Procedura concorsuale riservata ai componenti in servizio nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura del posto vacante di Presidente di Commissione nella Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza  (annulla TAR Lazio, Sez. II-bis, 29 novembre 2021, n. 12357)

Cass. Civ., Sez. Unite, 19 aprile 2022, n. 12442 annulla con rinvio Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3670

Spetta al giudice italiano la cognizione della controversia insorta a seguito della mancata ammissione al ciclo di dottorato in diritto civile presso la Pontificia Università Lateranense.

Cass. Civ., Sez. Unite, 19 aprile 2022, ord. n. 12445 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. V, 1° marzo 2021, n. 1704

Cass. Civ., Sez. Unite, 19 aprile 2022, ord. n. 12444 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2020, n. 2011

Cass. Civ., Sez. Unite, 19 aprile 2022, ord. n. 12443

La controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all’omesso esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, di un potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell’art. 7 cpa, è devoluta al giudice amministrativo, poiché rispetto all’esercizio di codesto potere la posizione soggettiva vantata dal privato medesimo non assume la natura di diritto soggettivo ma di interesse legittimo pretensivo. Appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della Pubblica Amministrazione, per i danni derivati da comportamenti colposi che non si siano tradotti in scelte o in atti autoritativi dell’amministrazione medesima.

Cass. Civ., Sez. Unite, 19 aprile 2022, ord. n. 12441

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 69, comma 7, del d.Igs. n. 165/2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell’inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.

Cass. Civ., Sez. Unite, 19 aprile 2022, n. 12447 annulla con rinvio CNF, 25 giugno 2021, n. 133