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News n. 33 del 9.9.2021

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 33 del 9 settembre 2021

Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

Presentate in data 9 settembre 2021 le conclusioni dell’Avvocato Generale (in C-497/20) sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Cass. Civ., Sez. Unite, 18 settembre 2020, ord. n. 19598

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso – Accesso alle procedure di ricorso – Azione diretta all’annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto – Ricorso incidentale proposto dall’aggiudicatario – Giurisprudenza della Corte costituzionale che limita i casi in cui è esperibile un ricorso per cassazione – Articolo 267 TFUE

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Si riportano testualmente le conclusioni dell’Avvocato generale

1)      L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata, in particolare, dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una norma quale l’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione italiana, come interpretato nella sentenza n. 6/2018, secondo la quale un ricorso in cassazione per motivi di «difetto di potere giurisdizionale» non può essere utilizzato per impugnare sentenze di secondo grado che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell’Unione europea.

La soluzione relativamente all’applicazione erronea del diritto dell’Unione da parte di un giudice di ultima istanza deve essere trovata in altre forme procedurali, quali un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE o la facoltà di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere tutela giurisdizionale dei diritti dei singoli riconosciuti dal diritto dell’Unione.

2)      L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 267 TFUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, non ostano a che le norme relative al ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione siano interpretate ed applicate nel senso di precludere che dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sia proposto un ricorso per cassazione finalizzato a impugnare una sentenza con la quale il Consiglio di Stato ometta, immotivatamente, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte.

In subordine:

3)      L’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, che deriva dalle sentenze della Corte del 4 luglio 2013, Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448), del 5 aprile 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), e del 5 settembre 2019, Lombardi (C‑333/18, EU:C:2019:675), è applicabile nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui la decisione di esclusione dell’offerente non aggiudicatario non è stata confermata da una decisione che ha acquistato forza di giudicato prima che il giudice investito del ricorso contro la decisione di affidamento dell’appalto si sia pronunciato, e in cui detto offerente ha presentato un motivo che potrebbe indurre l’amministrazione aggiudicatrice a dover avviare una nuova procedura.

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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 8 settembre 2021, n. 15

In considerazione della specifica previsione di cui all’art. 33 del dPR n. 574/1988 e degli artt. 4 e 43 del dPR n. 752/1976, gli eventuali avanzamenti nella parte riservata della graduatoria concorsuale scaturente da un unico bando, che preveda una aliquota riservata di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 dPR n. 752/1976, pur eventualmente comportanti scorrimenti anche nella graduatoria nazionale, costituiscono, ai fini della determinazione della competenza, effetti diretti limitati al solo territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, e non sono quindi idonei a radicare la competenza del TAR Lazio. Comportano altresì, essendo oggetto del contenzioso l’interpretazione di uno specifico strumento a garanzia della tutela delle minoranze linguistiche, la competenza esclusiva del TRGA Bolzano, come definito dall’articolo 43 del dPR n. 752/1976.

Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2021, n. 6237 in tema di settima valutazione di professionalità / CSM (conferma TAR Lazio, Sez. I, n. 6655 del 2020)

TAR Lazio, Sez. I, 9 settembre 2021, ord. n. 4845 nomina a Presidente di Sezione Penale della Corte d’Appello di Catanzaro

TAR Lazio, Sez. I, 8 settembre 2021, ord. n. 4729 nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 settembre 2021, n. 6236 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 7405 del 2020 per erronea declinatoria di difetto di giurisdizione

Spetta al giudice amministrativo la cognizione della scelta organizzativa relativa allo svolgimento della procedura di mobilità in forma telematica, ed in particolare la regola tecnica (algoritmo) in base al quale sono stai gestiti i trasferimenti dei docenti

Cass. Pen., Sez. VII, 7 settembre 2021, ord. n. 32983 in tema di (contestata) corruzione in atti giudiziari presso la CTP Salerno