a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte
Rassegna n. 34 del 10 settembre 2021
Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 9 agosto 2021, n. 1448
Parere reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato
Cass. Civ., Sez. Unite, 9 settembre 2021, n. 24414
a) In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.
b) L’art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi.
c) È illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in una assemblea, di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.
d) L’illegittimità della circolare determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per avere egli, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.
e) Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.
Cass. Civ., Sez. Unite, 9 settembre 2021, n. 24413
In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto dei richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.
CGUE, Sez. IV, 9 settembre 2021, C-546/18
Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Offerte pubbliche d’acquisto – Direttiva 2004/25/CE – Articolo 5 – Offerta obbligatoria – Articolo 4 – Autorità di vigilanza – Decisione definitiva che accerta una violazione dell’obbligo di presentare un’offerta pubblica di acquisto – Efficacia vincolante di tale decisione nell’ambito di un successivo procedimento sanzionatorio amministrativo avviato dalla medesima autorità – Principio di effettività del diritto dell’Unione – Principi generali del diritto dell’Unione – Diritti della difesa – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritto al silenzio – Presunzione d’innocenza – Accesso a un giudice indipendente e imparziale
Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2021, decreto decisorio n. 1595 nomina a Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (conferma per perenzione TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 8561 del 2015)
Cass. Pen., Sez. VI, 9 settembre 2021, n. 33563 in tema di corruzione in atti giudiziari presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma
CGUE, Sez. III, 9 settembre 2021, C-107/19
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozioni di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” – Periodo di pausa durante il quale il dipendente deve tenersi pronto a partire per un intervento entro due minuti – Primato del diritto dell’Unione
CGUE, Sez. III, 9 settembre 2021, C-768/19
Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 2, lettera j), terzo trattino – Nozione di “familiare” – Adulto che chiede protezione internazionale sulla base del suo legame familiare con un minore che ha già ottenuto la protezione sussidiaria – Data rilevante per valutare la qualità di “minore”