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News n. 34 del 5.5.2022

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 34 del 5 maggio 2022

TAR Lazio, Sez. I, 5 maggio 2022, ord. n. 2892 in tema di mantenimento in servizio di magistrato laico del CGARS oltre il limite dei sei anni

TAR Lazio, Sez. I, 5 maggio 2022, n. 5624 nomina a Procuratore Generale aggiunto della Corte dei Conti

TAR Lazio, Sez. I, 5 maggio 2022, n. 5593 nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno

Cass. Civ.., Sez. Unite, 4 maggio 2022, ord. n. 14049 dichiara che la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte dell’interessato del provvedimento di revoca del titolo autorizzativo di una attività commerciale o produttiva adottato dal Comune ai sensi dell’art. 15-ter del decreto-legge n. 34 del 2019 spetta al giudice amministrativo

CGUE, Grande Sezione, 3 maggio 2022, C‑453/20 Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri strutturali e funzionali – Esercizio di funzioni giudiziarie o amministrative – Direttiva 2012/34/UE – Articoli 55 e 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico del settore ferroviario – Autorità di controllo settoriale indipendente – Legittimazione ad agire d’ufficio – Potere di imporre sanzioni – Decisioni che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Cass. Civ.., Sez. Unite, 3 maggio 2022, ord. n. 13991 annulla Consiglio di Stato, Sez. III, 2 dicembre 2020, n. 7646 con rinvio al giudice ordinario

Le contestazioni relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non fa parte del thema decidendum alcun profilo legato all’esercizio da parte della pubblica amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali. Esse si collocano a valle del rapporto concessorio di pubblico servizio, hanno ad oggetto solo gli esiti del controllo sulla attività esercitata, pongono in discussione un accertamento tecnico, e non una valutazione discrezionale dell’amministrazione, e pertanto non coinvolgono il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio.

Cass. Civ.., Sez. Unite, 3 maggio 2022, ord. n. 13990 conferma TAR Calabria, Sez. III, 5 novembre 2010, n. 2661

In relazione alle controversie aventi ad oggetto la quantificazione del compenso per l’attività inerente alle funzioni onorarie, se la nomina del funzionario onorario non è accompagnata dalla previsione di alcun tipo di compenso, la pretesa patrimoniale, in mancanza di specifiche previsioni di legge, si risolve in una contestazione della decisione dell’Amministrazione di non esercitare il potere di riconoscere emolumenti, affidata alle libere e discrezionali determinazioni dell’autorità che procede, di fronte alle quali il funzionario versa in una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di interesse legittimo. Al contrario, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, va qualificata di diritto soggettivo la posizione fatta valere dalla parte che, richiamando l’esistenza di atti presupposti ed invocandone l’applicazione, rivendichi il compenso nella misura prevista da detti atti, assumendo che gli stessi sarebbero idonei ad escludere l’esistenza di profili di discrezionalità in ordine all’an ed al quantum della pretesa.

Cass. Pen., Sez. Unite, 3 maggio 2022, n. 17156

a) Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio.

b) In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all’art. 299, comma 4-bis, cpp, essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 maggio 2022, n. 3449 annulla per revocazione Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2021, n. 5508 per violazione dell’art. 71, comma 5, cpa

TAR Lombardia, Sez. I, 30 marzo 2022, ord. coll. n. 712 (iscritta nel R.O. 42/2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 18 del 4-5-2022) solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, per come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui non limita, come previsto nella disciplina previgente, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale alle «prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SAR-CoV-2», per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione, anche con riferimento alla violazione degli articoli 1, 2, 4, 32, comma primo, 35, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione