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News n. 41 dell’8.6.2022

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 41 del 8 giugno 2022

Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 adottato dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.130 del 06-06-2022)

Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione.

Corte Cost., 7 giugno 2022, n. 140, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 marzo 2021, ord. coll. n. 1765, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

TAR Lazio, Sez. I-stralcio, 8 giugno 2022, n. 7416 in tema di revoca dall’incarico di giudice onorario di Tribunale

Consiglio di Stato, Sez. VII, 6 giugno 2022, n. 4594 nomina a Presidente di Sezione penale del Tribunale di Cosenza (conferma TAR Lazio, Sez. I, n. 11559 del 2021)

Consiglio di Stato, Sez. III, 6 giugno 2022, ord. coll. n. 4578 Ordinanza di rinvio alla Adunanza Plenaria

a) se la proposizione della domanda per controllo giudiziario c.d. volontario e la successiva ammissione dell’operatore economico a tale misura di prevenzione patrimoniale, prevista dall’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, determinino o meno, oltre alla sospensione degli effetti interdittivi dell’informazione antimafia prevista espressamente dal comma 7 dell’art. 34-bis, anche la sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 79, comma 1, cpa e dell’art. 295 cpc, del giudizio amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione dell’informazione antimafia stessa, per la necessità di attendere che, all’esito della misura concessa dal giudice della prevenzione sulla base di una prognosi favorevole, il Prefetto rivaluti, in sede di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, la situazione dell’operatore economico ai fini antimafia per adottare, se del caso, un’informativa liberatoria, che determinerebbe nel giudizio amministrativo la cessazione della materia del contendere, quantomeno ai fini impugnatori;

b) se la proposizione della domanda per controllo giudiziario c.d. volontario e la successiva ammissione dell’operatore economico a tale misura di prevenzione patrimoniale, prevista dall’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, determinino o meno, ai sensi dell’art. 79, comma 1, cpa e dell’art. 295 cpc, la sospensione necessaria del giudizio amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione delle misure adottate dal Prefetto ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, oltre che per le ragioni di cui al punto a), laddove si contesti la legittimità dell’informativa antimafia presupposta, anche per la necessità di garantire, comunque, la prevalenza del controllo giudiziario rispetto a tali misure amministrative, cedevoli rispetto alla vigilanza prescrittiva disposta dal giudice della prevenzione;

c) se la mancata sospensione del giudizio amministrativo da parte del giudice di primo grado nelle ipotesi di cui sub a) e sub b), una volta dedotta in appello contro la sentenza che abbia pronunciato nel merito, costituisca un error in procedendo tale da imporre la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cpa, o invece determini solo la necessità, per lo stesso giudice d’appello, di sospendere direttamente il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, cpa e dell’art. 295 cpc.

Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 8 giugno 2022, n. 935

Parere reso sullo schema di decreto ministeriale recante il Regolamento per l’attuazione dell’articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall’articolo 23, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, per la disciplina dell’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Organismo di cui dell’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sull’attività degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’ambito dell’Unione europea

Cass. Civ., Sez. I, 7 giugno 2022, ord. n. 18337

Ordinanza di rimessione al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite possano pronunciarsi sulle seguenti questioni:

a) se il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, sia legittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo previsto dal Capo V della legge fallimentare, oppure possa ottenerne la soddisfazione mediante l’intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato,

b) se, ai fini della partecipazione al concorso, risulti sufficiente l’accertamento della opponibilità della garanzia ai creditori, oppure sia necessaria la verifica dell’esistenza e dell’entità del credito garantito,

c) se tale verifica debba aver luogo con la partecipazione del debitore garantito, e con quali modalità,

d) se ed in che modo la decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo possa incidere sull’esercizio del diritto alla rivalsa nei confronti del debitore garantito.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2022, n. 4677 e 4676 annulla con rinvio TAR Liguria, Sez. II, nn. 1015 e 1014 del 2021 per violazione dell’art. 73, comma 1, cpa (nel caso di specie, il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto – in violazione del diritto di difesa – della acquisizione al giudizio della memoria conclusionale della ricorrente perché erroneamente considerata tardiva)

Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2022, n. 4636 annulla senza rinvio TAR Lazio, Sez. I, n. 7068 del 2014 per difetto assoluto di giurisdizione (nella individuazione dell’interlocutore, ai fini della intesa di cui all’art. 8 della Costituzione, deve ritenersi decisivo, ai fini della natura politica dell’atto, l’apprezzamento di opportunità attribuito alla responsabilità del Governo)

Ordinanza della Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 18 maggio 2022, C-450/201(decide rinvio pronunciato da Tribunale di Vercelli) Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Indennità concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali

TAR Campania, Sez. I, 2 maggio 2022, ord. coll. n. 2986 (iscritta nel R.O. 64/2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 8-6-2022) solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, legge Regione Campania n. 8/2003 per violazione degli artt. 3, 32, 41 e 117, comma 3, della Costituzione

Ordinanza della Corte di Giustizia UE, Sez. X, 16 dicembre 2021, C-467/21 (respinge per manifesta irricevibilità rinvio pronunciato da Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 luglio 2021, ord. coll. n. 5515) Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Restrizioni all’installazione di impianti di telefonia mobile imposte dalle autorità locali – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia principale

Calendario dei lavori della Corte di Giustizia dell’Unione Europea limitato alla data di pubblicazione delle decisioni

In data 7 luglio 2022 la Nona Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pubblicherà la decisione (C-261/21) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 marzo 2021, ord. coll. n. 2327

In data 7 luglio 2022 la Ottava Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pubblicherà la decisione (C-214/21) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato, Sez. III, 3 marzo 2021, ord. coll. n. 1797

In data 7 luglio 2022 la Ottava Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pubblicherà la decisione C-213/21) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021, ord. coll. n. 536