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News n. 42 del 13.6.2022

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 42 del 13 giugno 2022

Registrazione audio della seduta plenum del CPGA svoltasi in data 10 giugno 2022

Consiglio di Stato, Sez. I, 11 giugno 2022, preavviso n. 1 (AFF 751/2022) sul parere ex art. 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 ai fini della rimozione di un Consigliere TAR

Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 giugno 2022, n. 4741 Decisione di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

1) Per escludere ogni ragionevole dubbio da dare alla questione sollevata e, quindi, per ritenere derogato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE gravante sul giudice di ultima istanza, si chiede di chiarire se “il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di Giustizia”: a) debba essere accertato in senso soggettivo, motivando in ordine alla possibile interpretazione suscettibile di essere data alla medesima questione dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione; b) se, come ritenuto da questo Consiglio, al fine di evitare una probatio diabolica e consentire la concreta attuazione delle circostanze derogatorie all’obbligo di rinvio pregiudiziale indicate da codesta Corte di giustizia – sia sufficiente accertare la manifesta infondatezza della questione pregiudiziale (di interpretazione e corretta applicazione della disposizione europea rilevante nel caso concreto) sollevata nell’ambito del giudizio nazionale, escludendo la sussistenza di ragionevoli dubbi al riguardo, tenuto conto, sul piano meramente oggettivo – senza un’indagine sul concreto atteggiamento interpretativo che potrebbero tenere distinti organi giurisdizionali – della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la disposizione europea (rilevante nel caso di specie), del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale; c) se, per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi, sia possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

2) Se risultano compatibili con la direttiva n. 1999/70/CE e con il principio di legittimo affidamento gli artt. 1626, 1653, 1668 e 1669 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che prevedono l’esistenza di rapporti di servizio con una Pubblica Amministrazione aventi scadenze più volte prorogabili e rinnovabili nel corso di decenni senza soluzione di continuità.

3) Se risultano compatibili con la direttiva n. 1999/70/CE e con il principio di non discriminazione gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178/2012 nella parte in cui stabiliscono un diverso trattamento fra personale del medesimo Corpo in servizio continuativo (ovvero a tempo indeterminato) e in servizio temporaneo (ovvero a tempo determinato), con assenza di previsioni normative che assicurino ai lavoratori in servizio temporaneo opportunità di conservazione del rapporto di lavoro a seguito del riordino dell’ente di appartenenza.

TAR Lazio, Sez. I, 10 giugno 2022, n. 7674 nomina a Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona

Cass. Civ., Sez. Unite, 9 giugno 2022, ord. n. 18639 sul riparto di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto le modalità di partecipazione dei comuni all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge n. 36/1994

Cass. Civ., Sez. Unite, 9 giugno 2022, ord. n. 18638 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. III, 3 marzo 2020, n. 1568

Cass. Civ., Sez. Unite, 9 giugno 2022, n. 18641

Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell’intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell’ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell’assegno di mantenimento.

Consiglio di Stato, Sez. III, 10 giugno 2022, n. 4742 in tema di misure di protezione di cui al decreto-legge 6 maggio 2022, n. 83, convertito in legge n. 122/83, adottate nei confronti di magistrato ordinario (riforma TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 1717 del 2021)

Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 10 giugno 2022, n. 936

Parere reso sullo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della Transizione ecologica, recante “Procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unità da diporto e relativi motori di propulsione