a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte
Rassegna n. 45 del 23 ottobre 2021
Registrazione audio della seduta plenum del CPGA svoltasi in data 22 ottobre 2021
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 7120 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. III-bis, ord. coll. n. 1801 del 2021 per violazione dell’art. 88, comma 2, lett. c), cpa (nel caso di specie, non è chiaro se il TAR abbia ritenuto che l’unico effetto conformativo discendente dal giudicato fosse quello relativo alla necessità di rivalutare le pubblicazioni del professore universitario associato o se, invece, il primo giudice abbia ravvisato, nella sentenza di cui il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, altre statuizioni puntuali e specifiche aventi effetto vincolante, che però sarebbero state rispettate dalla Commissione)
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 7116
L’intempestivo deposito dell’istanza di fissazione di udienza, debitamente sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, a seguito della ricezione da parte della segreteria del giudice adito dell’avviso di perenzione quinquennale, comporta ipso iure la perenzione del ricorso rilevando, ai fini in questione, unicamente il dato oggettivo del mancato adempimento prescritto dalla norma nei termini e con le modalità dalla stessa fissati.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2021, ord. coll. n. 7113 decide regolamento di competenza proposto avverso TAR Lecce, Sez. III, ord. n. 293 del 2021
Anche ai fini di individuare la competenza territoriale inderogabile del TAR del Lazio, ex art. 135, comma 1, lett. d), cpa l’inciso “provvedimenti di assegnazione delle frequenze” deve essere riferito a qualsiasi provvedimento adottato in tale materia, fermo restando che la medesima competenza inderogabile, così come la giurisdizione esclusiva, sussiste anche relativamente alle procedure di affidamento disciplinate dall’art. 1, comma 8-13 della L. 220/2012 e dall’art. 4 del D.L. n. 34/2011.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2021, ord. coll. n. 7112 annulla con rinvio TAR Campania, Sez. IV, ord. coll. n. 5479 del 2020 per violazione dell’art 82 cpa (nel caso di specie, integrando lo smarrimento del fascicolo dell’ufficio il presupposto del grave impedimento di fatto, non vi era prova in ordine alla effettiva comunicazione dell’avviso di perenzione, già di per sé causa dirimente in termini di fondatezza dell’opposizione alla dichiarata perenzione)
Cass. Civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2021, ord. n. 29298 decide regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da TAR Basilicata, 25 febbraio 2021, ord. coll. n. 181
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato chieda di accertare tra l’altro che gli aerogeneratori di un vicino parco eolico determinino una lesione dell’altrui diritto dominicale, anche in ragione della violazione delle distanze legali.
Cass. Civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2021, ord. n. 29297
Spetta al giudice amministrativo conoscere della controversia vertente sull’accertamento dei requisiti previsti per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte dello straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (art. 9, comma 1, lettera f, della legge n. 91 del 1992).
Cass. Civ., Sez. Lavoro, 20 ottobre 2021, ord. n. 29213
Ordinanza di rimessione al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite possano pronunciarsi su questioni inerenti alla ricostruzione di carriera del docente di religione immesso nel ruolo della scuola statale ovvero alla complessiva rilevanza del servizio prestato nella scuola materna in caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria, anche in caso di servizio non di ruolo.
Consiglio di Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045 sulla esatta interpretazione e consequenziale applicazione degli artt. 60, 71, comma 5, e 74 cpa
La rinuncia alla domanda cautelare esonera il giudice dall’obbligo di pronunciarsi su questa, ma non gli sottrae la facoltà di pronunciare con sentenza in forma semplificata sull’intera controversia, se le parti non oppongano validi motivi a questa soluzione, legati alla volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione.
Consiglio di Stato, Sez. II, 20 ottobre 2021, n. 7044 annulla con rinvio TAR Sardegna, Sez. II, n. 266 del 2014 per violazione dell’art. 80, comma 1, cpa (nel caso di specie, l’originario ricorso di primo grado era stato depositato prima della data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo che ha consentito l’inoltro, da parte delle segreterie, di comunicazioni alle parti facendo uso di una email e di una pec. Né consta che la difesa della parte ricorrente l’avesse comunque spontaneamente chiesto o consentito. Ne discende, allora, che non può dirsi realizzata nei riguardi di detta difesa quella ‘conoscenza legale’ (dell’avvenuta chiusura del processo incidentale costituzionale, della pubblicazione della relativa sentenza e della stessa conoscenza di tanto da parte dello stesso ufficio giudiziario che aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale) che funge da presupposto perché si determini in capo alla parte processuale interessata l’onere di richiesta di una udienza di discussione, quale fatto idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio di merito dopo l’avvenuto incidente costituzionale)
Consiglio di Stato, Sez. II, 20 ottobre 2021. ord. nn. 5737 e 5735 contra Consiglio di Stato, Sez. III, 15 ottobre 2021, ord. coll. nn. 6932, 6923 e 6920 sulla applicazione dell’art. 44, comma 4, cpa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2021, n. 7006 sulla graduatoria del concorso pubblico, per titoli, indetto con bando n. 6/2016, adottato con delibera del CPGT n. 1812 del 19 luglio 2016, per il reclutamento di giudici tributari (conferma TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 5236 del 2019 e n. 8606 del 2020)
Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2021, n. 6988
L’apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell’art. 4, comma 4, disp. att. cpa, va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di una udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di una udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile è inammissibile.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2021, ord. n. 5725 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. II-quater, ord. n. 4265 del 2021 per violazione del termine di cui all’art. 55, comma 5, cpa
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2021, n. 6924 annulla con rinvio TAR Toscana, Sez. III, n. 224 del 2021 per violazione dell’art. 71, comma 5, cpa (nel caso di specie, dall’esame del fascicolo digitale di primo grado emergeva la mancata comunicazione dell’avviso della data di udienza, tenuto conto che la Segreteria del TAR era a conoscenza dell’indirizzo PEC del difensore, avendo già raggiunto quest’ultimo, in precedenza, all’indirizzo PEC indicato dallo stesso per ricevere comunicazioni e notifiche e che, pertanto l’udienza di merito si era effettivamente svolta senza che la data di celebrazione della stessa fosse stata comunicata al difensore della parte ricorrente, impedendo la relativa attività difensiva)