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News n. 46 del 25.10.2021

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 46 del 25 ottobre 2021

Testo coordinato del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118

Testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 254 del 23 ottobre 2021)

Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 ottobre 2021, ord. coll. n. 7138 Ordinanza di rinvio alla Adunanza Plenaria

a) se nel processo amministrativo trovi applicazione e in che limiti il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione;

b) più in particolare, se alla medesima parte processuale sia consentito rinnovare la notificazione al solo scopo di emendare vizi dell’atto che ne determinano la nullità, oppure se il rinnovo in questione sia consentito anche a prescindere dall’emenda di un vizio e senza apparente ragione, purché sia ancora pendente il termine per impugnare e non sia stata emessa dal giudice una pronuncia di irricevibilità o di improcedibilità dell’impugnazione;

c) se alla parte sia consentito proporre nuovi motivi di impugnazione – al di là dei casi previsti di proposizione dei motivi aggiunti – purché sia ancora pendente il termine per impugnare e non sia stata emessa dal giudice una pronuncia di irricevibilità o di improcedibilità dell’impugnazione;

d) qual sia la corretta interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 94, comma 1 e 45, comma 1 cpa, e se cioè – quando si stabilisce che “il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45” e che “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario” – tali disposizioni vadano interpretate nel senso che – purché sia ancora pendente il termine per impugnare e non sia stata emessa dal giudice una pronuncia di irricevibilità o di improcedibilità dell’impugnazione – il ricorso possa essere oggetto di nuova notificazione (ai fini di individuare ‘l’ultima notificazione dell’atto che si è perfezionata anche per il destinatario’) solo per emendare vizi dell’atto o della sua notificazione o del suo deposito, ovvero se, al contrario, sia possibile per la medesima parte prescindere dalla suddetta emenda.

Cass. Civ., Sez. Unite, 22 ottobre 2021, ord. n. 29561 in tema di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cc promossa dal Procuratore regionale della Corte dei Conti

Cass. Civ., Sez. Unite, 22 ottobre 2021, ord. n. 29558 decide regolamento di giurisdizione in relazione a giudizio pendente TAR Sicilia NRG 2441/2018

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’inserimento negli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2016

Cass. Civ., Sez. Unite, 22 ottobre 2021, ord. n. 29557

L’azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal Procuratore della Corte dei Conti nei confronti di dipendente della Pubblica Amministrazione che abbia omesso dì versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all’introduzione del comma 7-bis del medesimo art. 53, norma che non ha portata innovativa

Cass. Civ., Sez. Unite, 22 ottobre 2021, n. 29556 in tema di controversie relative al lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2021, ord. n. 4782 (contra Cass. Civ., Sez. Unite, 19 novembre 2020, n. 26389 secondo cui «nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell’appello avverso pronunce dell’autonoma Sezione di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, la mancanza del Consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Provincia di Bolzano, determina una alterazione strutturale dell’organo giudicante, tale da impedirne l’identificazione con l’organo delineato dalla fonte costituzionale, che prescrive che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze nel rispetto dei principali gruppi linguistici insediati nel territorio della Provincia; tale mancanza integra, pertanto, un difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, scrutinabile dalle Sezioni Unite»)

Consiglio di Stato NRG 8978/2021 avverso TAR Marche, 4 marzo 2021, n. 181 in tema di decadenza dall’incarico di vice Presidente di Sezione della CTR Marche