a cura dell’avv. Ferdinando Belmonte
Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 9 giugno 2021, n. 1013
Parere reso sullo schema di dPR per il recepimento dell’accordo tra il governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata
Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 9 giugno 2021, n. 1012
Parere reso sul Regolamento concernente modiche al Decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016 n. 47 recante “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”
Cass. Civ., Sez. Unite, 8 giugno 2021, ord. n. 15912 decide regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da TAR Campania, Sez. V, 29 settembre 2020, ord. coll. n. 4109
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell’importo dovuto in applicazione dell’art. 42-bis del dPR n. 327/2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cosiddetta acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in tal senso l’art. 29 del d.lgs. n. 150/2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva.
Cass. Civ., Sez. Unite, 8 giugno 2021, n. 15911
a) In tema di giudizio di legittimità, l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016.
b) La successione di Agenzia delle entrate – Riscossione alle società del gruppo Equitalia, già incorporate per fusione in Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., va qualificata come successione tra enti pubblici.
c) L’inapplicabilità, nella fattispecie in esame, del principio di ultrattività del mandato al difensore di Equitalia Nord SpA già costituito nel giudizio di merito, in ragione dell’essere sopravvenuta l’istituzione del nuovo ente pubblico economico, operante, senza soluzione di continuità, nell’esercizio della medesima attività di riscossione, in pendenza del termine per proporre l’impugnazione avverso la sentenza di appello, si pone, pertanto, unicamente, in ragione dell’onere d’individuazione della giusta parte del processo, alla stregua dell’onere di diligenza gravante sulla parte, stante la conoscibilità dell’evento, trattandosi di estinzione in virtù di norma di legge, oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
d) La notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l’Agenzia delle entrate – Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio, da ordinarsi, in caso di carenza di attività difensiva della parte intimata, ai sensi dell’art. 291 cpc.
e) in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito a quest’ultimo prima dell’istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il decreto-legge n. 193/2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
TAR Lazio, Sez. I, 8 giugno 2021, n. 6813 in tema di collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria