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News n. 52 del 9.11.2021

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 52 del 9 novembre 2021

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, nn. 18 e 17

a) Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

b) Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

c) Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 2021, n. 7442

La tenuta costituzionale del sistema basato sulle richieste di prestazioni gratuite da parte delle Pubbliche Amministrazioni si può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti, di modo che in questo ‘nuovo mercato’ delle libere professioni nessuno abbia ad avvantaggiarsi a discapito di altri (riforma in parte TAR Lazio, Sez. II, n. 11410 del 2019)

Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 2021, ord. coll. n. 7457 decide regolamento di competenza proposto avverso TAR Puglia, Sez. III, ord. coll. n. 1194 del 2021

Nel caso di impugnazione di provvedimenti di non ammissione ad agevolazioni finanziarie relative ad attività localizzabili in territorio rientrante nella competenza territoriale di un TAR regionale, deve essere dichiarata la competenza di quest’ultimo e non già del TAR Lazio.

Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 2021, decreto decisorio n. 1953 in tema di nomina a componente di Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (conferma per perenzione TAR Lazio, Sez. I, n. 12185 del 2015)

CGUE, Grande Sezione, 9 novembre 2021, C‑91/20

Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3 e 23 – Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere il diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale – Riconoscimento dello status di rifugiato di un genitore al figlio minore a titolo derivato – Mantenimento dell’unità del nucleo familiare – Interesse superiore del bambino

Cass. Civ., Sez. Unite, 8 novembre 2021, ord. n. 32481 decide regolamento di giurisdizione in relazione a giudizio pendente TAR Veneto NRG 434/2020

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia sulla legittimità sia dei singoli atti del procedimento interno con cui l’Amministrazione manifesta l’intendimento di stipulare il negozio che delle scelte di avvalersi dell’uno piuttosto che dell’altro degli strumenti giuridici abilitati dal legislatore per la ricerca del contraente privato con cui concluderlo.

Cass. Civ., Sez. Unite, 8 novembre 2021, ord. n. 32418 sulla natura pubblicistica della Unione Italiana Tiro a segno

Cass. Civ., Sez. Unite, 8 novembre 2021, ord. n. 32415

La proroga automatica delle concessioni di piccola derivazione d’acqua a scopo idroelettrico disposta, in favore dell’ENEL, dall’art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 1999, come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 258 del 2000, non contrasta con il diritto eurounitario della concorrenza. Infatti, il citato art. 23 è conforme ai principi di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, secondo i quali, in caso di modifica in termini sfavorevoli di un precedente rapporto di durata, il legislatore

nazionale è tenuto a stabilire un periodo transitorio sufficiente a permettere agli operatori economici di adeguarsi; inoltre, la direttiva 96/92/CEE – che ha introdotto il principio della temporaneità delle concessioni idroelettriche – prevede, al considerando n. 38, la possibilità di ricorrere a regimi transitori o deroghe, specialmente per il funzionamento di piccole reti isolate.

Cass. Pen., Sez. Unite, 8 novembre 2021, n. 40275

a) Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c. d. “minorata difesa“, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato.

b) La commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.