a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte
Rassegna n. 54 del 21 luglio 2022
Delibera CPGA n. 43 del 12 luglio 2022 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.166 del 18-07-2022)
Partecipazione da remoto di componenti alle sedute del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
TAR Lazio, Sez. V-bis, 20 luglio 2022, n. 10323 in tema di decadenza dall’incarico di giudice tributario
TAR Lazio, Sez. V-bis, 19 luglio 2022, n. 10226 nomina a Presidente della CTP Latina
TAR Lazio, Sez. I, 18 luglio 2022, n. 10137 nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli Nord
Cass. Civ., Sez. I, 18 luglio 2022, n. 22517 in tema di ricusazione
Cass. Pen., Sez. VI, 19 luglio 2022, n. 28412 in tema di profitto derivante dal reato (nel caso di specie, di contestata corruzione in atti giudiziari)
Corte Cost., 19 luglio 2022, n. 180 respinge per inammissibilità le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 della Costituzione, da TAR Reggio Calabria, 11 dicembre 2020, ord. coll. n. 732
Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 20 luglio 2022, n. 1286
Parere reso sullo schema di decreto ministeriale di individuazione delle attività caritatevoli di cui all’art. 2, comma 2, lett. n), numero 2, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11
Cass. Civ., Sez. Unite, 20 luglio 2022, ord. nn. 22687, 22686, 22685, 22684, 22683 e 22682 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2020, nn. 7771, 7766, 7765, 7764, 7763 e 7762
Cass. Civ., Sez. Unite, 20 luglio 2022, ord. n. 22697 decide regolamento di giurisdizione in relazione a giudizio pendente TAR Lazio NRG 3209/2020
La controversia concernente il provvedimento che fissi le modalità di presentazione della richiesta e del contenuto di essa, alla quale il legislatore àncora “il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici” esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il potere di annullamento delle quali riguarda soltanto gli atti indicati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 o a questi assimilabili.
Cass. Civ., Sez. Unite, 20 luglio 2022, n. 22727
La prescritta neutralizzazione dell’IVA a credito e di quella a debito nell’ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell’art. 6, comma 9-bis.3 del d.lgs. 471/1997 riguarda esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente “esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta”, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non è ammesso il diritto a detrazione. Per queste ultime l’azione di forte contrasto all’evasione e alle frodi, di matrice eurounitaria, non può che essere perseguita dall’ordinamento per il tramite delle sanzioni previste dall’attuale art. 6, comma 1, d.lgs. n.471/1997, con il quale il legislatore ha inteso fortemente osteggiare le condotte integranti operazioni (non esenti o imponibili) inesistenti, destinate potenzialmente a prestarsi ad intenti frodatori ed evasivi, mancando per tali operazioni i requisiti sostanziali previsti per il riconoscimento del diritto alla detrazione.
Cass. Civ., Sez. Unite, 20 luglio 2022, n. 22726
a) Ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all’atto dell’immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo;
b) ai fini del suddetto computo l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
c) analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria.
Cass. Civ., Sez. Unite, 19 luglio 2022, ord. n. 22569 decide regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da TAR Sicilia, Sez. II, 23 dicembre 2021, ord. coll. n. 3594
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al “diritto all’assunzione”, il quale sorge con il completamento di una fattispecie complessa (perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace) originata da una scelta dell’Amministrazione, vincolata a darvi corso una volta che tale decisione sia stata assunta.
Cass. Civ., Sez. Unite, 19 luglio 2022, ord. n. 22566
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto il “diritto all’assunzione”, che sorge con il completamento di una fattispecie complessa: decisione che, una volta assunta da parte della Amministrazione, la vincola a darvi corso. E tale ipotesi deve essere distinta da quella appunto diversa, in cui il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) il posto resosi vacante, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato: così avendo ad oggetto la contestazione dell’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, quarto comma del d.lgs. n. 165/2001.
Cass. Civ., Sez. Unite, 20 luglio 2022, ord. n. 22694
La previsione di cui al comma 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016 estende agli amministratori e dipendenti delle società in house la giurisdizione della Corte dei Conti in caso di danno erariale ma non esclude la possibilità, prevista dal comma 1, di una azione di responsabilità civile da parte dell’Amministrazione partecipante da proporsi dinanzi al giudice ordinario.
Cass. Civ., Sez. Unite, 20 luglio 2022, ord. n. 22693
In presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull’accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
Cass. Civ., Sez. Unite, 19 luglio 2022, n. 22581 conferma Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale d’appello, 15 maggio 2020, n. 131
Avendo la società operato quale “agente dell’amministrazione pubblica”, in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell’esercizio di quei poteri e non già quale “controparte contrattuale dell’amministrazione pubblica”, sotto il profilo dell’inadempimento di obbligazioni, la giurisdizione dell’azione di responsabilità proposta dalla Amministrazione provinciale spetta alla Corte dei Conti e non alla Autorità giurisdizionale ordinaria, come invece sarebbe nel secondo caso.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2022, n. 6309 sulla interpretazione delle clausole di accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990 (riforma TAR Veneto, Sez. II, n. 1191 del 2014)
Consiglio di Stato, Sez. V, 19 luglio 2022, n. 6238 sulle controversie relative alla lesione dei diritti di credito nell’ambito delle procedure di accertamento e liquidazione dei debiti conseguenti alla declaratoria di dissesto finanziario degli enti locali (conferma TAR Campania, Sez. II, n. 2854 del 2021)
Consiglio di Stato, Sez. II, 18 luglio 2022, n. 6211 annulla con rinvio TAR Piemonte, Sez. I, 7 febbraio 2022, n. 96 per erronea declinatoria di difetto di giurisdizione (la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla domanda proposta dalla Pubblica Amministrazione per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza, sussiste anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente avviata l’azione di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti per i medesimi fatti materiali, data l’assoluta autonomia tra le due azioni, poiché esse sono basate su presupposti diversi, avendo, la prima, una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno e, la seconda, una funzione prevalentemente sanzionatoria, sono reciprocamente indipendenti, senza che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem)
Consiglio di Stato, Sez. V, 18 luglio 2022, n. 6103 annulla in parte TAR Salerno, Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 330 per difetto di giurisdizione del giudice adito (appartiene al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità della reiezione dell’istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a titolo di regolarizzazione, da parte di chi lo occupa abusivamente. Infatti, tali controversie si riferiscono alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri e non già a quella successiva ricadente nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato. In tale ottica, si è pure precisato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche allorché la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica si configuri come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell’alloggio in regolarizzazione richiesta dall’occupante)
Depositata il giorno 15/07/2022 con numero C-477/22 la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Cass. Civ., Sez. Lavoro, 12 maggio 2022, ord. n. 15230
a) Se l’articolo 3 lettera a) del regolamento CE n. 561/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che il termine «percorso» non superiore ai 50 chilometri si riferisce al chilometraggio dell’itinerario (linea) individuato dall’impresa di trasporto per il pagamento del titolo di viaggio, oppure al chilometraggio complessivo percorso dall’autista nel turno di lavoro giornaliero o, ancora, alla massima distanza su strada raggiunta dal veicolo rispetto al punto di partenza (raggio) o, comunque, con quale diverso criterio i chilometri del percorso vadano calcolati.
In ogni caso, se l’impresa che organizza il trasporto possa andare esente dall’applicazione del regolamento per quei veicoli che utilizza esclusivamente per coprire itinerari inferiori ai 50 Km o se l’intero servizio di trasporto dell’impresa, per il fatto che essa effettua con altri veicoli itinerari superiori ai 50 Km., sia soggetto all’applicazione del regolamento.
b) Se l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 561/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che «il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive» è costituito dalla somma dei «tempi di guida» delle due settimane ― secondo la definizione del precedente articolo 4 lettera j) ― oppure se esso comprenda anche altre attività e, in particolare, l’intero turno di lavoro osservato dall’autista nelle due settimane, oppure tutte le «altre mansioni» indicate dallo stesso articolo 6 al paragrafo 5.
Depositata il giorno 14/07/2022 con numero C-482/22 la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 luglio 2022, ord. coll. n. 6013
a) Se la corretta interpretazione dell’art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell’ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea – tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione;
b) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.
Per l’ipotesi in cui codesta Corte di Giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti, si solleva la seguente ulteriore questione pregiudiziale, nei termini in cui la stessa è stata sottoposta dagli appellanti:
c) se è conforme alla direttiva 1999/31/CE, Allegato I, l’ubicazione di una discarica in un’area di vuoto di cava, priva di barriera geologica naturale originaria, o comunque caratterizzata da una barriera geologica di limitata consistenza, in particolare nell’ipotesi in cui vi sia il dubbio che, nel pregresso esercizio dell’attività di cava, sia stata intercettata la falda originaria profonda.
Depositata il giorno 13/12/2021 con numero C-765/21 la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, ordinanza del 7 dicembre 2021
a) Se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’art. 4 del Reg. n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvare cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza;
b) se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i sanitari in parola siano già stati contagiati e quindi abbiano già raggiunto una immunizzazione naturale e possano quindi chiedere una deroga dall’obbligo;
c) se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della condizionalità dell’autorizzazione, i sanitari medesimi possano opporsi all’inoculazione, quanto meno fintantoché l’autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall’altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano procedere nel rispetto dell’art. 41 della Carta di Nizza;
d) se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l’eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità;
e) se laddove il diritto nazionale consenta forme di dépeçage, la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell’art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto;
f) se, alla luce del Regolamento n. 953/21 che vieta qualunque discriminazione fra chi ha assunto il vaccino e chi non ha voluto o potuto per ragioni mediche assumerlo, sia legittima una disciplina nazionale, quale quella risultante dall’art. 4, comma 11, del decreto legge n. 44/2021, che consente al personale sanitario che è stato dichiarato esente dall’obbligo di vaccinazione di esercitare la propria attività a contatto con il paziente, ancorché rispettando i presidi di sicurezza imposti dalla legislazione vigente, mentre il sanitario che come la ricorrente – in quanto naturalmente immune a seguito di contagio – non voglia sottoporsi al vaccino senza approfondite indagini mediche, viene automaticamente sospeso da qualunque atto professionale e senza remunerazione;
g) se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid – autorizzato in via condizionata dalla Commissione – a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
CALENDARIO DEI LAVORI DELLA CORTE COSTITUZIONALE LIMITATO AI GIUDIZI INCIDENTALI PROPOSTI DAGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CON UDIENZA DI DISCUSSIONE GIÀ FISSATA (aggiornato al 15/07/2022)
Alla Udienza Pubblica del giorno 14/09/2022 sarà discussa la causa R.O. 161/2021 promossa da TAR Liguria, Sez. I, 20 novembre 2020, ord. coll. n. 822
Alla Udienza Pubblica del giorno 04/10/2022 sarà discussa la causa R.O. 177/2021 promossa da Consiglio di Stato, Sez. V, 21 luglio 2021, ord. coll. n. 5502
Alla Udienza Pubblica del giorno 04/10/2022 sarà discussa la causa R.O. 23/2022 promossa da Ordinanza del 12 gennaio 2022 del Consiglio di Garanzia del Senato della Repubblica
Alla Camera di Consiglio del giorno 19/10/2022 sarà discussa la causa R.O. 48/2022 promossa da TAR Calabria, Sez. II, 28 febbraio 2022, ord. coll. n. 357
Alla Camera di Consiglio del giorno 19/10/2022 sarà discussa la causa R.O. 51/2022 promossa da TAR Calabria, Sez. II, 28 febbraio 2022, ord. coll. n. 358
Alla Camera di Consiglio del giorno 19/10/2022 sarà discussa la causa R.O. 52/2022 promossa da TAR Calabria, Sez. II, 28 febbraio 2022, ord. coll. n. 356
Alla Udienza Pubblica del giorno 08/11/2022 sarà discussa la causa R.O. 220/2021 promossa da TRGA Trento, 2 luglio 2020, ord. coll. n. 111
Alla Camera di Consiglio del giorno 09/11/2022 sarà discussa la causa R.O. 170/2021 promossa da Consiglio di Stato, Sez. II, 30 giugno 2021, ord. coll. n. 4961
Alla Camera di Consiglio del giorno 09/11/2022 sarà discussa la causa R.O. 173/2021 promossa da Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 luglio 2021, ord. coll. n. 5078
Alla Udienza Pubblica del giorno 22/11/2022 sarà discussa la causa R.O. 46/2022 promossa da TAR Lombardia, Sez. IV, 25 marzo 2022, ord. coll. n. 673
Alla Udienza Pubblica del giorno 29/11/2022 sarà discussa la causa R.O. 138/2021 promossa da Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2021, n. 5158
Alla Udienza Pubblica del giorno 29/11/2022 sarà discussa la causa R.O. 21/2022 promossa da Cass. Civ., Sez. Lavoro, 14 dicembre 2021, ord. n. 40004
Alla Udienza Pubblica del giorno 30/11/2022 sarà discussa la causa R.O. 38/2022 promossa da CGARS, Sez. giurisdizionale, 22 marzo 2022, ord. coll. n. 351
Alla Udienza Pubblica del giorno 30/11/2022 sarà discussa la causa R.O. 42/2022 promossa da TAR Lombardia, Sez. I, 30 marzo 2022, ord. coll. n. 712