a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte
Rassegna n. 60 del 31 agosto 2022
Cass. Pen., Sez. VI, 30 agosto 2022, nn. 32011 e 32010 in tema di contestata corruzione in atti giudiziari presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (cfr. TAR Salerno, Sez. I, 15 luglio 2022, ord. n. 343)
Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 agosto 2022, n. 7589 sulla copertura di posti vacanti presso il Tribunale di Reggio Calabria (conferma con motivazione integrata TAR Lazio, Sez. I, n. 2387 del 2021)
TAR Lazio, Sez. I, 31 agosto 2022, n. 11350 nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa
Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2022, n. 7492 nomina a Procuratore Europeo Delegato dello Stato Italiano presso il Consiglio dell’Unione europea (riforma TAR Lazio, Sez. I, n. 720 del 2022)
Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2022, n. 7440 nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa (riforma TAR Lazio, Sez. I, n. 3533 del 2021)
TAR Lazio, Sez. I, 18 agosto 2022, nn. 11191 e 11190 nomina a Presidente di Sezione penale del Tribunale di Catania
Cass. Civ., Sez. Unite, 24 agosto 2022, n. 25292 annulla con rinvio Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2021, n. 819 per violazione del giudicato esterno inerente alla giurisdizione contenuto nella pronuncia TAR Calabria n. 651 del 2013 (sulla sussistenza o meno degli obblighi di finanziamento da parte della Regione Calabria nei confronti dell’Ente fieristico di Cosenza)
Cass. Civ., Sez. Unite, 23 agosto 2022, ord. n. 25160 annulla con rinvio Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8023 per eccesso di potere giurisdizionale (il riferimento alla previsione del contratto integrativo costituisce nell’economia della motivazione della decisione impugnata un elemento utilizzato in funzione integrativa del contenuto precettivo del giudicato, la cui valutazione era preclusa in quanto questione devoluta al giudice ordinario)
Cass. Civ., Sez. Unite, 23 agosto 2022, ord. n. 25158 annulla Consiglio di Stato, Sez. III, 7 giugno 2021, n. 4338 rinvio al giudice ordinario (spetta al giudice ordinario decidere la controversia che verte sulla richiesta dell’INPS ad avvocati dell’Istituto collocati a riposo di restituzione di somme già erogate a titolo di indennità di buonuscita)
Cass. Civ., Sez. Unite, 30 agosto 2022, ord. n. 25505 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2021, n. 1276
Cass. Civ., Sez. Unite, 30 agosto 2022, ord. n. 25503 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. III, 7 agosto 2019, n. 5606
Cass. Civ., Sez. Unite, 30 agosto 2022, ord. n. 25501 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2020, n. 5420
Cass. Civ., Sez. Unite, 30 agosto 2022, ord. n. 25499 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207
Cass. Civ., Sez. Unite, 24 agosto 2022, ord. n. 25293 conferma per inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 6513
Cass. Civ., Sez. Unite, 23 agosto 2022, ord. n. 25159 conferma per inammissibilità Corte dei Conti, Sez. III giurisdizionale centrale d’appello, 13 ottobre 2020 n. 175
Cass. Civ., Sez. Unite, 23 agosto 2022, ord. n. 25157 conferma per inammissibilità Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale d’appello, 7 settembre 2020 n. 204
Cass. Civ., Sez. Unite, 18 agosto 2022, ord. n. 24898 conferma Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, 17 marzo 2021, n. 47 in tema di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni conferiti da componenti del Consiglio di Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana
Cass. Civ., Sez. Unite, 16 agosto 2022, ord. n. 24810 decide regolamento di giurisdizione in relazione a giudizio pendente TAR Lazio NRG 15745/2019
Qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti i presupposti processuali in genere, ivi compresa la giurisdizione, ha efficacia preclusiva del regolamento di giurisdizione.
Consiglio di Stato, Sez. V, 22 agosto 2022, ord. coll. n. 7363 decide regolamento di competenza proposto d’ufficio da TAR Lazio, Sez. IV, 14 giugno 2022, ord. coll. n. 7853
Un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di una unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è una autonoma procedura che si conclude con una aggiudicazione sicché il criterio per la determinazione della competenza territoriale è quello stabilito dall’art. 13, comma 1, ultimo periodo, cpa (c.d. criterio degli effetti dell’atto), ai sensi del quale le controversie riguardanti provvedimenti «i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione» rientrano nella competenza del Tribunale amministrativo che ha sede nella medesima regione (annulla TAR Umbria, 4 maggio 2022, n. 248)
Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 agosto 2022, n. 7599 annulla con rinvio TAR Marche, 21 novembre 2014, n. 964 per nullità della sentenza (nel caso di specie, le evidenziate carenze della pronuncia di primo grado integrano la fattispecie della motivazione apparente e congetturale della sentenza di primo grado, non suscettibile di essere emendata in sede di appello)
Consiglio di Stato, Sez. VIII, 29 agosto 2022, n. 7529 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. III stralcio, 2 maggio 2020, n. 4545 per violazione dell’art. 73, comma 3, cpa (nel caso di specie, il Giudice di primo grado, senza darne rituale avviso, aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso nella sua integralità e non parzialmente)
Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 agosto 2022, n. 7524 annulla con rinvio TAR Campania, Sez. II, 13 giugno 2018, n. 3947 per violazione dell’art. 43, comma 3, della Legge Fallimentare (verificatasi la interruzione, il Giudice non può adottare nessuna pronuncia diversa dalla dichiarazione di interruzione)
Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2022, n. 7407 annulla con rinvio TAR Salerno, Sez. II, 29 aprile 2021, n. 1080 per erronea declinatoria di difetto di giurisdizione (in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione in materia, essendo i rapporti contrattuali con le aziende accreditate presso il SSN assimilabili ad un rapporto concessorio di pubblico servizio, le relative controversie restano ordinariamente devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. c), cpa, ad eccezione di quelle relative al mero pagamento di indennità, canoni od altri corrispettivi, aventi contenuto meramente patrimoniale attinente al rapporto interno tra Pubblica Amministrazione concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico le quali, non implicando indagini circa l’esistenza del potere della Pubblica Amministrazione concedente riguardo all’espletamento dell’attività di servizio pubblico concessa, vanno attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. Laddove, viceversa, la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della Pubblica Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra Pubblica Amministrazione e concessionario viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Restano devolute alla cognizione del giudice ordinario le sole controversie caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale, relative alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito tra le parti del rapporto convenzionale di accreditamento, oppure alla contestazione di atti aventi natura essenzialmente paritetica, che non coinvolgano l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante)
Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2022, n. 7406 annulla in parte con rinvio TAR Salerno, Sez. II, 30 aprile 2021, n. 1096 per erronea declinatoria di difetto di giurisdizione (in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione in materia, essendo i rapporti contrattuali con le aziende accreditate presso il SSN assimilabili ad un rapporto concessorio di pubblico servizio, le relative controversie restano ordinariamente devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. c), cpa, ad eccezione di quelle relative al mero pagamento di indennità, canoni od altri corrispettivi, aventi contenuto meramente patrimoniale attinente al rapporto interno tra Pubblica Amministrazione concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico le quali, non implicando indagini circa l’esistenza del potere della Pubblica Amministrazione concedente riguardo all’espletamento dell’attività di servizio pubblico concessa, vanno attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. Laddove, viceversa, la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della Pubblica Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra Pubblica Amministrazione e concessionario viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Restano devolute alla cognizione del giudice ordinario le sole controversie caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale, relative alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito tra le parti del rapporto convenzionale di accreditamento, oppure alla contestazione di atti aventi natura essenzialmente paritetica, che non coinvolgano l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante)
Consiglio di Stato, Sez. III, 19 agosto 2022, n. 7324 annulla TAR Lecce, Sez. II, 5 maggio 2020, n. 507 per difetto di giurisdizione del giudice adito (il diniego di concessione della cittadinanza richiesta dalla ricorrente, non potendo iscriversi nella lett. c) del comma 1 dell’art. 6, della Legge n. 92 del 1991, comporta la declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, per essere competente il giudice ordinario)
Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 agosto 2022, n. 7232 annulla per revocazione Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2021, n. 5162 per violazione dell’art. 395, n. 4, cpc (l’omesso riferimento nella sentenza alle difese ed alle eccezioni proposte dalla ricorrente in termini più articolati di quanto già non prospettato innanzi al TAR, l’omesso esame in particolare dell’eccezione di sospensione del decorso del termine prescrizionale durante il periodo di indisponibilità del credito conseguente alla pendenza di un pignoramento presso terzi, la mancata valutazione del rapporto di pregiudizialità tra il giudizio civile ex art. 548 cpc e il giudizio amministrativo proposto e la conseguente valutazione dell’intervento come adesivo dipendente, costituiscono indubbiamente errori di fatto rilevanti ai fini revocatori, perché evidenziano un mancato esame degli atti difensivi in cui tali argomentazioni venivano illustrate con dovizia di argomenti)
Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 agosto 2022, n. 7217 annulla per revocazione Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7863 per violazione dell’art. 395, n. 4, cpc (nel caso di specie, la sentenza della Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per la Emilia-Romagna, 10 dicembre 2019 n.193, a prescindere dalla sua efficacia di giudicato, avrebbe dovuto essere esaminata come un fatto dal Giudice della sentenza revocanda)
Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 agosto 2022, n. 7216 annulla per revocazione Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2019, n. 8095 per violazione dell’art. 395, n. 4, cpc (nel caso di specie, il Giudice della sentenza revocanda aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, ritualmente formulata in primo grado, di una ricostruzione economica della carriera)
Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 agosto 2022, n. 7168 annulla TAR Liguria, Sez. I, 17 novembre 2021, n. 980 con rinvio al TAR Lazio per violazione dell’art. 42, comma 4, cpa (quando sia impugnato un atto generale destinato a valere per tutto il territorio nazionale, anche se unitamente agli atti destinati ad avere efficacia in un determinato ambito territoriale, promananti da organi periferici con sede nella circoscrizione di altro TAR, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del TAR Lazio – Roma)
Consiglio di Stato, Sez. III, 16 agosto 2022, n. 7130 annulla con rinvio TAR Campania, Sez. II, n. 4409 del 2022 per violazione dell’art. 66 cpa (nel caso di specie, è derivata la lesione del diritto di difesa della Amministrazione non essendo stato messa nelle condizioni non solo di partecipare alle operazioni di verificazione, ma anche alla udienza di trattazione del ricorso la cui data era stata indicata nell’ordinanza stessa)
Consiglio di Stato, Sez. III, 29 agosto 2022, ord. coll. n. 7511 Ordinanza di rinvio alla Adunanza Plenaria
1) Se, fermo restando quanto affermato nella sentenza n. 16 del 2021 in ordine alla natura non prescrizionale ma decadenziale dei termini stabiliti dall’articolo 5, lettere a) e b), del D.M. 4 maggio 2012 per l’ammissibilità delle domande di adesione allo speciale modulo transattivo previsto dalle leggi nn. 222 e 244 del 2007 (e salva l’eventuale rimeditazione di tale orientamento), le precitate disposizioni ministeriali siano compatibili con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre che con la ratio della stessa istituzione normativa di uno speciale meccanismo transattivo per le controversie risarcitorie instaurate dai cc.dd. emotrasfusi, laddove fanno dipendere l’ammissibilità o meno della domanda di accesso a tale speciale modulo transattivo esclusivamente dalla tempestività di una condotta (la instaurazione del giudizio risarcitorio) rispetto a un adempimento (la presentazione della domanda di indennizzo ex legge n. 210/1992) entrambi posti in essere in epoca ampiamente anteriore all’entrata in vigore delle norme in questione, allorché nessuna decadenza era prevista né era prevedibile potesse essere introdotta;
2) se, in ogni caso, sia consentito all’Amministrazione, alla stregua del principio di buon andamento e dell’obbligo di buona fede cui deve informarsi l’azione amministrativa (oltre che dei medesimi canoni richiamati sub 1), motivare il diniego di accesso al modulo transattivo esclusivamente con il mancato rispetto dei termini in questione, anche laddove lo sviluppo della vicenda procedimentale e giudiziale (fino al sopravvenire di una sentenza di condanna dell’Amministrazione al risarcimento, ancorché non definitiva, come nel caso di specie) possa aver ingenerato in capo all’interessato un affidamento per una celere definizione della propria controversia.
Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2022, ord. coll. nn. 7311 e 7310 Ordinanza di rinvio alla Adunanza Plenaria
Se l’art. 61, comma 2 del dPR n. 207/2010 – nella parte in cui prevede, quale condizione per l’attribuzione, ai fini della qualificazione per la categoria di lavori richiesta dalla documentazione di gara, del beneficio dell’incremento del quinto, che ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo, il presupposto della sussistenza, per ciascuna delle imprese aggregate, di una qualificazione “per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara” – si interpreti, nella specifica ipotesi di partecipazione come raggruppamento c.d. misto, nel senso che tale importo a base di gara debba, in ogni caso, essere riferito al valore complessivo del contratto ovvero debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara.
Consiglio di Stato, Sez. II, 16 agosto 2022, ord. coll. n. 7126 Ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Se:
– l’articolo 18 TFUE, nella parte in cui vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei Trattati;
– gli articoli 28 e 30 TFUE, nella parte in cui dispongono l’abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e misure aventi effetto equivalente;
– l’articolo 110 TFUE, nella parte in cui vieta imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari;
– l’articolo 34 TFUE, nella parte in cui vieta l’adozione di misure aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni;
– gli articoli 107 e 108 TFUE, nella parte in cui vietano di dare esecuzione ad una misura di aiuto di Stato non notificata alla Commissione ed incompatibile con il mercato interno;
– la direttiva 2009/28/CE, nella parte in cui si prefigge di favorire il commercio intra-comunitario di elettricità verde favorendo, altresì, la promozione delle capacità produttive dei singoli Stati membri,
ostino a una legge nazionale quale quella sopra descritta che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto
Cass. Civ., Sez. V, 25 agosto 2022, ord. n. 25373
Ordinanza di rimessione al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite possano pronunciarsi sulla questione della legittimazione, straordinaria e succedanea del contribuente assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria, di impugnare atti impositivi in costanza di procedura e attinenti a crediti concorsuali in caso di inerzia del curatore. La questione riguarda, in particolare, sia il presupposto della legittimazione straordinaria del contribuente insolvente (se rilevi la mera inerzia del curatore, intesa come omesso ricorso alla tutela giurisdizionale, ovvero se occorra accertare se l’inerzia sia o meno frutto di una valutazione ponderata da parte degli organi della procedura concorsuale), sia gli effetti di tale soluzione sulla natura (relativa o assoluta) dell’eccezione di difetto di legittimazione e sulle difese, al riguardo, del contribuente.
Cass. Civ., Sez. Unite, 24 agosto 2022, nn. 25318 e 25317
a) Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall’attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva;
b) l’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento, implica un’esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l’art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche l’aver stabilizzato all’estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
c) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
d) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all’accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell’art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell’art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l’assunzione di pubbliche funzioni all’estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell’avvenuto svolgimento all’estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 agosto 2022, n. 7583 sulla attività extra-istituzionale svolta da docente ordinario in regime di tempo pieno in violazione di un espresso divieto di legge (conferma TAR Parma n. 191 del 2017)
Consiglio di Stato, Sez. III, 30 agosto 2022, n. 7547 sulla legittimità dei dPCM del 14 gennaio 2021 e dPCM del 2 marzo 2021 in ordine al ricorso alla didattica a distanza (riforma in parte TAR Lazio, Sez. I, n. 10168 del 2021)
Consiglio di Stato, Sez. VII, 27 agosto 2022, n. 7528 sulla copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale), settore scientifico disciplinare IUS/13 (Diritto Internazionale), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Università di Firenze (conferma TAR Toscana, Sez. I, n. 852 del 2021)
Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 agosto 2022, n. 7465 sulla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari, per il settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo, indetta con Decreto Rettorale n. 13659 del 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami, 14 gennaio 2005, n. 4 (conferma Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2021, n. 769)
Consiglio di Stato, Sez. VII, 23 agosto 2022, n. 7380 sulla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, Settore concorsuale 12/D1 “Diritto Amministrativo” indetta con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1532 (riforma TAR Lazio, III-bis, n. 12680 del 2019)
Consiglio di Stato, Sez. VII, 23 agosto 2022, n. 7379 sulla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, Settore concorsuale 12/D1 “Diritto Amministrativo” indetta con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1532 (conferma TAR Lazio, III-bis, n. 13870 del 2019)
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 agosto 2022, n. 7351 sulla inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso ex art. 17-bis Legge n. 241/1990 ai procedimenti di rilascio di autorizzazione paesaggistica (conferma TAR Toscana, Sez. III, n. 332 del 2016)
Consiglio di Stato, Sez. II, 19 agosto 2022, n. 7330 sugli atti del procedimento elettorale relativi alla Provincia di Avellino (conferma TAR Salerno, Sez. I, n. 1121 del 2022)
Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7293 sulla inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso ex art. 17-bis Legge n. 241/1990 ai procedimenti di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 (annulla TAR Salerno, Sez. II, n. 809 del 2021)
Consiglio di Stato, Sez. III, 16 agosto 2022, n. 7116 sulle modalità attuative del c.d. “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale” adottate dalla INAIL (conferma TAR Lazio, Sez. III-quater, n. 11597 del 2021)
Consiglio di Stato, Sez. III, 30 agosto 2022, decreto cautelare n. 4209 dichiara inammissibile l’appello cautelare monocratico senza fissazione della camera di consiglio
Consiglio di Stato, Sez. VII, 27 agosto 2022, decreto cautelare n. 4101 dichiara inammissibile l’appello cautelare monocratico senza fissazione della camera di consiglio
Consiglio di Stato, Sez. III, 19 agosto 2022, decreto cautelare n. 4004 dichiara inammissibile l’appello cautelare monocratico senza fissazione della camera di consiglio (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, 11 agosto 2022, decreto cautelare n. 3990)