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News n. 62 del 10.12.2021

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 62 del 10 dicembre 2021

Odg di seduta CPGA del 16/12/2021

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2021, decreto cautelare n. 6589 sui limiti alla impugnazione del decreto cautelare pronunciato dal Giudice di primo grado

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22

a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;

b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;

c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, cpa;

d) Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.

CGUE, Sez. II, 9 dicembre 2020, C-217/20

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Livello della retribuzione – Retribuzione ridotta a causa di inabilità al lavoro

Consiglio di Stato, Sez. II, 9 dicembre 2021, n. 8202 annulla con rinvio TAR Pescara n. 321 del 2013 per violazione dell’art. 41, comma 2, cpa

Cass. Civ., Sez. III, 6 dicembre 2021, ord. n. 38711

Ordinanza di rimessione al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite possano pronunciarsi sulle seguenti questioni:

a) se, ed eventualmente a quali condizioni, il danno risarcibile conseguente a illecito tributario (penale o amministrativo che sia) possa essere fatto coincidere con l’imposta evasa;

b) ove si ritenga che a tal fine non basti la sola non coincidenza tra autore dell’illecito e soggetto passivo d’imposta e, comunque, in caso, quale quello di specie, di coincidenza delle due qualità nella stessa persona, quali siano le condizioni in presenza delle quali il danno risarcibile possa essere identificato o comunque parametrato all’imposta evasa;

c) se, in particolare, la perdurante possibilità per l’Amministrazione titolare della pretesa tributaria di esercitare i poteri di accertamento e recupero coattivo ad essa attribuiti osti di per sé a proporre ordinaria azione civile per il risarcimento del danno commisurato all’imposta o se, invece, le due tutele possano coesistere e con quali effetti;

d) ove si ritenga che l’azione civile possa essere proposta, per il risarcimento del danno commisurato all’imposta evasa, nel solo caso in cui l’Amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute direttamente dal contribuente, occorrerà in tal caso ulteriormente chiarire: se e in quali casi tale impossibilità possa configurarsi; se in particolare possano a tal fine rilevare le difficoltà dell’accertamento in sede penale o amministrativa dell’illecito e il tempo per esso occorrente; su chi gravi l’onere di dimostrare la sussistenza (o, al contrario, l’insussistenza) di tale condizione;

e) in ipotesi in cui si dia risposta in tutto o in parte affermativa al quesito circa la possibilità di commisurare il danno risarcibile all’imposta evasa se, trattandosi, come nella specie, di dazi doganali, il danno debba apprezzarsi — e la succedanea pretesa risarcitoria riconoscersi — in capo all’Unione europea e, per essa, alla Commissione che ne è organo esecutivo, ovvero in capo allo Stato membro cui è attribuito il compito della relativa riscossione;

f) in presenza di quali presupposti, infine, in caso di translatio al giudice civile ex art. 622 cpp, possa accordarsi la provvisionale richiesta dalle Amministrazioni danneggiate al momento della costituzione di parte civile nel processo penale.

Cass. Civ., Sez. Unite, 6 dicembre 2021, ord. n. 38978 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975