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News n. 66 del 16.10.2022

a cura dell’Avv. Ferdinando Belmonte

Rassegna n. 66 del 16 ottobre 2022

Registrazione audio della seduta plenum del CPGA svoltasi in data 14 ottobre 2022

Decisioni di interesse (interno) alla Giustizia

TAR Lazio, Sez. I, 14 ottobre 2022, ord. n. 6397 in tema di sanzione disciplinare della sospensione irrogata a magistrato amministrativo

Consiglio di Stato, Sez. VII, 11 ottobre 2022, ord. coll. n. 8707 sull’accertamento dello status di Consigliere di Stato ai sensi dell’art.106 della Costituzione e dell’art. 19 della legge n. 186 del 1982

Decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

CGUE, Sez. X, 13 ottobre 2022, C‑437/21(decide rinvio pronunciato da Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2021 ord. coll. n. 3212) Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Articoli 1 e 4 – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 1 – Attribuzione diretta dei contratti di servizio pubblico – Servizi pubblici di trasporto marittimo veloce di passeggeri – Equiparazione a servizi di trasporto ferroviario via mare

CGUE, Sez. IV, 13 ottobre 2022, cause riunite C‑164/21 e C‑318/21 Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Articolo 2, punto 83 – Rinvio diretto e incondizionato al diritto dell’Unione – Ricevibilità delle questioni – Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – Nozione di “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza” – Istituti di istruzione superiore che svolgono attività economiche e non economiche – Determinazione della finalità principale

CGUE, Sez. II, 13 ottobre 2022, C-344/20 Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto delle discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni personali – Regola interna di un’impresa privata che vieta sul luogo di lavoro qualsiasi manifestazione delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche – Divieto che comprende le parole, l’abbigliamento o qualsiasi altro tipo di manifestazione di tali convinzioni – Abbigliamento con connotazione religiosa

CGUE, Sez. II, 13 ottobre 2022, C-616/20 Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2, lettera b) – Nozione di “medicinale per funzione” – Assenza di studi scientifici – Conoscenze scientifiche relative ad un analogo strutturale – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Prodotto cosmetico – Effetti benefici concreti sulla salute umana – Effetti benefici immediati o mediati – Effetti positivi sull’aspetto esteriore

Decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Cass. Civ., Sez. Unite, 13 ottobre 2022, ord. n. 30150 conferma CGARS, Sez. giurisdizionale, 4 giugno 2021, n. 506

Cass. Civ., Sez. Unite, 13 ottobre 2022, ord. n. 30149 conferma Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6510

Cass. Civ., Sez. Unite, 12 ottobre 2022, ord. n. 29900 conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. II, 13 ottobre 2021, n. 6881

Cass. Civ., Sez. Unite, 10 ottobre 2022, ord. n. 29502 conferma Consiglio di Stato, Sez. III, 2 marzo 2021, n. 1769

Cass. Civ., Sez. Unite, 12 ottobre 2022, ord. n. 29906 conferma Corte dei Conti, Sez. I giurisdizionale centrale d’appello, 3 febbraio 2020, n. 28

Cass. Civ., Sez. Unite, 11 ottobre 2022, ord. n. 29591 conferma Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, 22 dicembre 2020, n. 63 in tema di danno all’erario determinato dalla gestione per fini privati

Cass. Civ., Sez. Unite, 13 ottobre 2022, ord. n. 30147

Spetta al giudice ordinario decidere la controversia che il privato introduca adducendo che la Pubblica Amministrazione, nell’omettere la dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dall’art. 27 dPR n. 380 del 2001, nei confronti di un terzo costruttore e nell’emettere i provvedimenti abilitativi, lo abbia indotto ad acquistare una parte dell’edificio realizzato confidando incolpevolmente sulla relativa regolarità urbanistico-edilizia, rivelatasi poi inesistente.

Cass. Civ., Sez. Unite, 12 ottobre 2022, ord. n. 29905

Lo strumento della sospensione necessaria di cui all’art. 295 cpc trova effettivamente applicazione con riferimento alla domanda, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, con cui la concessionaria di un pubblico servizio sanitario chieda la condanna al pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l’espletamento delle prestazioni a favore di soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, chiedendo la disapplicazione (e non l’annullamento) dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei «tetti di spesa sanitaria», vi hanno compreso anche l’espletamento di dette prestazioni: in una tale ipotesi, infatti, il giudice ordinario deve decidere la controversia considerando validi ed efficaci i provvedimenti e le delibere citati se ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso l’Autorità giurisdizionale amministrativa, titolare di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora tali provvedimenti e delibere siano sub iudice, è tenuto a sospendere il processo ex art. 295 cpc.

Cass. Civ., Sez. Unite, 12 ottobre 2022, n. 29862

a) È consentito alla vittima di un fatto illecito proporre una domanda limitata ab origine all’accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio;

b) la condanna provvisionale di cui all’art. 278 cpc può essere pronunciata – su istanza di parte – anche nel giudizio introdotto da una domanda limitata all’accertamento del solo an debeatur;

c) il giudice civile, adito in sede di rinvio ai sensi dell’art. 622 cpp con una domanda di condanna generica, può condannare il responsabile al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell’art. 278 cpc;

d) ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l’attore dimostri la colpa e il nesso causale; mentre è sufficiente che l’esistenza del danno appaia anche solo probabile;

e) ai fini dell’ammissibilità della domanda di condanna generica al risarcimento del danno non è necessario che l’attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur;

f) il danno civile all’immagine della Pubblica Amministrazione può essere arrecato tanto da un pubblico funzionario, quanto da persona estranea all’amministrazione stessa, ed è risarcibile in ambo i casi;

g) il danno causato dall’evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest’ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell’erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso”, ricorrente qualora l’evasore abbia con la propria condotta provocato l’impossibilità di riscuotere il credito erariale;

h) il danno causato dall’evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dal contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell’erario, può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l’erario alleghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione;

i) nel giudizio di danno promosso dall’erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all’Amministrazione provare l’esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto; spetta, invece, al convenuto dimostrare che la perdita del credito sia avvenuta per negligenza dell’Amministrazione, negligenza che rientra nella previsione di cui all’art. 1227, primo comma, cc.

Cass. Civ., Sez. Unite, 11 ottobre 2022, ord. n. 29593

In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l’applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art. 2935 cc.

Cass. Pen., Sez. Unite, 13 ottobre 2022, n. 38810

a) La sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione (ai sensi dell’art. 86, comma 1, dPR n. 309 del 1990) non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cpp ma impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608 cpp.

b) Se, in relazione alla omessa disposizione della misura di sicurezza dell’espulsione, è annullata la sentenza di un Tribunale o di un Giudice per le indagini preliminari, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo Tribunale ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cpp.

Cass. Pen., Sez. Unite, 13 ottobre 2022, n. 38809

Pur in presenza di un ricorso inammissibile, spetta alla Corte di Cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente.

Cass. Civ., Sez. Unite, 11 ottobre 2022, n. 29589 conferma CNF, Sez. giurisdizionale, 25 giugno 2021, n. 131

Cass. Civ., Sez. Unite, 11 ottobre 2022, n. 29588 conferma CNF, Sez. giurisdizionale, 11 giugno 2021, n. 123

Decisioni di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o alla Adunanza Plenaria

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2022, ord. coll. n. 8650 Ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

a) Se la nozione di consumatore medio di cui alla Direttiva 2005/29/CE inteso come consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto – per la sua elasticità ed indeterminatezza – non debba essere formulata con riferimento alla miglior scienza ed esperienza e di conseguenza rimandi non solo alla nozione classica dell’homo oeconomicus ma anche alle acquisizioni delle più recenti teorie sulla razionalità limitata che hanno dimostrato come le persone agiscono spesso riducendo le informazioni necessarie con decisioni “irragionevoli” se parametrate a quelle che sarebbero prese da un soggetto ipoteticamente attento ed avveduto acquisizioni che impongono una esigenza protettiva maggiore dei consumatori nel caso – sempre più ricorrente nelle moderne dinamiche di mercato – di pericolo di condizionamenti cognitivi.

b) Se possa essere considerata di per sé aggressiva una pratica commerciale nella quale, a causa dell’incorniciamento delle informazioni (framing) una scelta possa apparire come obbligata e senza alternative tenendo conto dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva (già riportato in precedenza) che considera ingannevole una pratica commerciale che in qualsiasi modo inganni o possa ingannare il consumatore medio «anche nella sua presentazione complessiva».

c) Se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali giustifichi il potere dell’Autorità nazionale per la concorrenza ed il mercato (una volta rilevato il pericolo di condizionamento psicologico legato: 1) allo stato di bisogno in cui normalmente versa chi chiede un finanziamento, 2) alla complessità dei contratti sottoposti alla firma del consumatore, 3) alla contestualità dell’offerta presentata in abbinamento, 4) alla brevità dei tempi concessi per la sottoscrizione dell’offerta), di prevedere una deroga al principio della possibilità di abbinamento tra vendita di prodotti assicurativi e vendita di prodotti finanziari non connessi imponendo uno spazio temporale di 7 giorni tra le firme dei due contratti.

d) Se, in relazione a tale potere repressivo delle pratiche commerciali aggressive, la Direttiva (UE) 2016/97, ed in specie l’art. 24 paragrafo 3 della stessa, osti all’adozione di un provvedimento dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato adottato sulla base degli artt. 2, lettere d) e j), 4, 8 e 9 della Direttiva 2005/29/CE e della normativa nazionale di recepimento adottato dopo il rigetto di una istanza di impegni a seguito del rifiuto di una società di servizi di investimento, nel caso di vendita abbinata di un prodotto finanziario ed un prodotto assicurativo non connesso al primo – ed in presenza di un pericolo di condizionamento del consumatore legato alle circostanze del caso concreto desumibili anche dalla complessità della documentazione da esaminare – di concedere al consumatore uno spatium deliberandi di 7 giorni fra la formulazione della proposta abbinata e la sottoscrizione del contratto assicurativo.

e) Se il considerare pratica aggressiva il mero abbinamento di due prodotti finanziari e assicurativi potrebbe finire per risolversi in un atto di regolazione non consentito e non finirebbe per addossare sul professionista (e non sull’AGCM, come dovrebbe essere) l’onere (difficile da assolvere) di dimostrare che non si tratta di pratica aggressiva in violazione della Direttiva 2005/29/CE (tanto più che la direttiva citata non consente agli Stati membri di adottare misure più restrittive di quelle da essa definite , neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori) o se invece tale inversione dell’onere della prova non sussista purché, sulla base di elementi oggettivi, sia ritenuto il concreto pericolo di un condizionamento del consumatore bisognoso di ottenere un finanziamento a fronte di una offerta abbinata complessa.

TAR Lazio, Sez. IV-bis, 10 ottobre 2022, ord. coll. nn. 12841 e 12839 Ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

a) Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di disposizioni nazionali, come quelle di cui all’art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario quale l’iscrizione in uno specifico Registro e l’imposizione di un contributo economico; in particolare se tale disposizione nazionale violi l’art. 3 della direttiva sul commercio elettronico Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000 in base alla quale un prestatore di servizi della società dell’informazione è soggetto in via esclusiva alla legislazione alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito;

b) se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di disposizioni nazionali, come quella di cui all’art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario; in particolare se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 t.f.u.e. , nonché, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari operanti in Italia ma non ivi stabiliti, oneri aggiuntivi rispetto a quello previsti nel paese di origine per l’esercizio della medesima attività;

c) se il diritto dell’Unione Europea e in particolare la direttiva UE 2015/1535 imponeva allo Stato italiano di comunicare alla Commissione l’introduzione dell’obbligo di iscrizione al ROC, previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line e – in particolare – se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che un privato, stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia, può opporsi al fatto che siano applicate nei suoi confronti le misure adottate da legislatore italiano (all’art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) suscettibili di limitare la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, quando queste misure non sono state notificate conformemente a detta disposizione;

d) se il regolamento UE 2019/1150 e, in particolare, l’art. 15, nonché il principio di proporzionalità ostino a una normativa di uno Stato membro o ad una misura adottata da un’Autorità indipendente nazionale che obblighi i fornitori di servizi di intermediazione online operanti in uno Stato membro a iscriversi nel registro degli operatori di comunicazione (ROC), cui seguono una serie di obblighi di carattere formale e procedimentale, obblighi contributivi e divieti di conseguimento di utili oltre un determinato ammontare.

TAR Lazio, Sez. IV-bis, 10 ottobre 2022, ord. coll. n. 12840 Ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

a) Se il regolamento UE 2019/1150 e, in particolare, l’art. 15, nonché il principio di proporzionalità ostino a una normativa di uno Stato membro o ad una misura adottata da un’Autorità indipendente nazionale – come quelle indicate in parte motiva – che obblighi i fornitori di servizi di intermediazione online esteri a fornire un’informativa che contenga informazioni estranee alle finalità del Regolamento stesso;

b) se in ogni caso, le informazioni richieste tramite la trasmissione dell’IES possono ritenersi pertinenti e strumentali ai fini della adeguata ed efficace attuazione del Regolamento UE 2019/1150.

TAR Lazio, Sez. IV-bis, 10 ottobre 2022, ord. coll. n. 1283612835 e 12834 Ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

a) Se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 T.F.U.E. e l’art. 16 della direttiva 2006/123/CE e 2000/31/CE ostano all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al dichiarato fine di assicurare l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1150, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale la trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie;

b) se l’art. 3, par. 4, lett. b), direttiva 2000/31/CE, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione.

Decisioni del Consiglio di Stato di annullamento con rinvio

Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8762 annulla con rinvio TAR Calabria, Sez. I, n. 882 del 2022 per erronea declinatoria di difetto di giurisdizione (il potere di rilasciare o meno il nulla osta per conseguimento di una nuova patente, ai sensi dell’art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 comporta l’emanazione di atti autoritativi, di per sé incidenti su posizioni di interesse legittimo)

Consiglio di Stato, Sez. III, 11 ottobre 2022, n. 8678 annulla con rinvio TAR Lazio, Sez. IV, n. 2641 del 2022 per omessa integrazione del contraddittorio (il contraddittorio avrebbe dovuto essere oggetto d’integrazione con riguardo all’ipotetico accoglimento della domanda di ripetizione della prova assunta come viziata, sia perché proposta in via principale, sia – e in ogni caso – perché comportante un più alto numero di controinteressati, vista la teorica possibilità di conseguimento del punteggio massimo all’esito della prova oggetto di ripetizione, rispetto all’alternativa domanda di attribuzione del punteggio minimo per la stessa)

Pareri resi dal Consiglio di Stato in sede consultiva

Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 11 ottobre 2022, n. 1677

Parere reso sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante “Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell’articolo 1, comma 156, della legge 4 agosto 2017, n.124

Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 11 ottobre 2022, n. 1676

Parere reso sullo schema di Regolamento del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, della Difesa e dell’Economia e delle Finanze, recante “Disposizioni in materia di modalità di utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili e di documenti di copertura, per l’attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, finalizzati allo svolgimento delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, nonché in materia di coordinamento, anche in ambito internazionale, ai fini informativi ed operativi degli organismi investigativi incaricati delle medesime operazioni

Consiglio di Stato, Sez. Atti normativi, 11 ottobre 2022, n. 1675

Parere reso sullo schema di decreto concernente il “Regolamento recante la definizione dei compiti e dell’organizzazione della segreteria della Commissione centrale di cui all’articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8

Decisioni varie del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. II, 13 ottobre 2022, n. 8755 sulla opposizione di terzo ordinaria di cui all’art. 108, comma 1, cpa (conferma per inammissibilità Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 17 febbraio 2022, n. 1184)

Consiglio di Stato, Sez. II, 11 ottobre 2022, n. 8706 annulla per revocazione Consiglio di Stato, Sez. II, 28 febbraio 2022, n. 1375 per violazione dell’art. 395, n. 4, cpc (nel caso di specie, sussisteva l’errore di fatto sul contenuto di un documento del giudizio, che, peraltro, non aveva costituito un punto controverso sul quale la decisione si era pronunciata, con la conseguenza che la sentenza deve essere revocata)

Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 8747 sulla individuazione di Crotone come sede della neo istituita Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone (conferma TAR Lazio, Sez. II-quater, n. 13991 del 2020)

Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8718 sulla nozione di bene di cui all’art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla CEDU (conferma TAR Lombardia, Sez. II, n. 1403 del 2019)

Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8711 sulla interpretazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 (conferma TAR Campania, Sez. VIII, n. 4720 del 2015)

Ricorsi ed impugnative

Consiglio di Stato NRG 7814/2022 avverso TAR Lazio, Sez. I, 19 settembre 2022, n. 11915 nomina a Presidente del Tribunale di Palermo

Consiglio di Stato NRG 7717/2022 avverso TAR Lazio, Sez. I, 10 giugno 2022, n. 7674 nomina a Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona

Consiglio di Stato NRG 7715/2022 avverso TAR Lazio, Sez. I, 14 giugno 2022, n. 7936 nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

TAR Lazio NRG 11785/2022 impugnata la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

TAR Lazio NRG 11747/2022 impugnata la deliberazione del CSM del 28 luglio 2022 relativa ad “integrazione e modifica bandi relativi alla pubblicazione di Uffici direttivi e semidirettivi

TAR Lazio NRG 11577/2022 impugnati i requisiti di ammissione al bando di concorso, per titoli ed esami, a 53 posti di referendario TAR indetto con dPCM del 20 giugno 2022

TAR Lazio NRG 11536/2022 impugnati i requisiti di ammissione al bando di concorso, per titoli ed esami, a 53 posti di referendario TAR indetto con dPCM del 20 giugno 2022